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Newsletter

Newsletter giuridica di concorrenza e regolamentazione - 3 giugno 2024

Diritto della concorrenza – Italia / Concentrazioni e poteri di call-in – L’AGCM ha autorizzato con impegni l’operazione di acquisizione di Terminal San Giorgio da parte di Ignazio Messina & C.

Con il provvedimento n. 31198 adottato lo scorso 23 maggio 2024 (la Decisione), l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (l’AGCM) ha autorizzato con impegni la proposta di acquisizione di Terminal San Giorgio S.r.l. (TSG), impresa terminalistica presso il porto di Genova, da parte di Ignazio Messina & C. S.p.A. (IM&C, congiuntamente a TSG le Parti), soggetta al controllo congiunto di Gruppo Messina S.p.A. (Gruppo Messina) e di Marinvest S.r.l. (Marinvest), società del gruppo MSC (il Gruppo MSC) (complessivamente, l’Operazione).

La Decisione conclude l’istruttoria avviata dall’AGCM lo scorso 27 febbraio, nel contesto di uno di dei primi casi di applicazione dei c.d. poteri di call-in nei riguardi di operazioni di concentrazione c.d. sotto-soglia. Per un approfondimento circa le regioni che hanno portato all’apertura dell’istruttoria si rimanda alla Newsletter dello scorso 11 marzo.

Nel corso di tale istruttoria, una puntuale analisi dei mercati rilevanti ha portato l’AGCM a ritenere presente – post-merger – un rischio di input foreclosure da parte di Gruppo Messina e Marinvest, le quali avrebbero sia “l’abilità”, sia “l’incentivo” ad adottare condotte escludenti dei concorrenti del Gruppo MSC nei mercati a valle del trasporto marittimo di merci su rotabili da/per la Sicilia/Sardegna da Genova (specialmente Grimaldi) sotto forma di un aumento dei costi dei servizi terminalistici e/o nella limitazione degli spazi a disposizione di tali concorrenti.

Secondo l’AGCM, infatti, non sussisterebbe una sufficiente capacità alternativa all’interno del mercato geografico rilevante, e – come illustrato in dettaglio nell’appendice economica allegata alla Decisione, la diminuzione dei ricavi derivante da un’eventuale riduzione del traffico rotabili presso il terminal in parola potrebbe essere più che compensata dai maggiori ricavi del principale concorrente di Grimaldi, GNV (parte del Gruppo MSC) laddove quest’ultima riuscisse a “catturare” i clienti persi da Grimaldi.

Inoltre, l’AGCM ha ritenuto che l’Operazione avrebbe potuto portare una riduzione della concorrenza nel mercato a valle del trasporto marittimo di merci su rotabili anche in ragione della trasparenza informativa di cui avrebbe potuto beneficiare Marinvest (parte del Gruppo MSC) in ragione della partecipazione in IM&C e che le avrebbero garantito accesso ad informazioni sensibili in relazione al concorrente Grimaldi.

Al fine di eliminare ogni preoccupazione concorrenziale, le Parti hanno proposto alcuni impegni che sono stati ritenuti sufficienti dall’AGCM, che ha pertanto autorizzato l’Operazione subordinandola al rispetto di tali impegni, che prevedono:

i) modifiche al patto parasociale in essere tra Gruppo Messina e Marinvest, modificando radicalmente la governance di IM&C e – quindi – andando a trasformare l’Operazione in un acquisto di controllo esclusivo da parte di Gruppo Messina e a ridurre la trasparenza informativa in favore di Marinvest (escludendo quindi l’accesso da parte di quest’ultima a informazioni commercialmente sensibili di Grimaldi;

ii) obblighi di non discriminazione diretti a garantire parità di trattamento ai clienti (in relazione ai quali l’AGCM ha previsto anche l’obbligo di trasmissione di una relazione sulle attività – prima semestrale poi annuale – per tutta la durata delle relative concessioni); e

iii) garanzie di accesso a favore di Grimaldi in relazione ai servizi di terminal per merci rotabili attualmente forniti da TSG a Grimaldi, assicurando per un periodo di due anni un numero garantito di approdi, accessi e spazi disponibili pari alla media dei tre anni precedenti, unito al divieto di aumentare le tariffe per i servizi resi – salvo l’aumento di alcuni fattori di costo specificamente previsti.

La Decisione risulta di notevole interesse in quanto conclude un procedimento che ha visto l’AGCM utilizzare i nuovi poteri di call-in in relazione ad un’operazione sotto-soglia che ha richiesto l’apertura di una Fase II e l’adozione di diversi impegni in capo alle Parti, dimostrando l’intenzione dell’AGCM di fare pieno uso dei propri nuovi poteri anche nei settori economici più tradizionali. Anche le tipologie di impegni sono certamente degne di nota, anche in considerazione del peso dato dall’AGCM all’accesso a informazioni commercialmente sensibili relative a un concorrente, che hanno richiesto una “sterilizzazione” della partecipazione di Marinvest in IM&C anche da questo punto di vista.

Fabio Bifarini

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Tutela del consumatore / Pratiche commerciali scorrette e carte prepagate – L’AGCM sanziona Mooney per oltre 2 milioni di euro

Attraverso il provvedimento del 21 maggio 2024, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (l’AGCM) ha sanzionato Mooney S.p.A. e Mooney Group S.p.A. (complessivamente, Mooney) in relazione a due autonome – “seppur vicendevolmente condizionate” – pratiche commerciali scorrette, una di natura omissiva (la Condotta A), l’altra di natura sia omissiva e sia commissiva (la Condotta B).

In particolare, per quanto concerne la Condotta A, l’AGCM ha contestato a Mooney la mancanza di una efficace e tempestiva attuazione dei controlli sul rilascio delle carte e sul loro corretto utilizzo, omissione che avrebbe agevolato il protrarsi per diversi mesi dell’inoltro di richieste di pagamento illecite da parte di terzi a danno di microimprese per somme apparentemente dovute alle competenti Camere di Commercio (soltanto in caratteri molto piccoli era infatti specificato che si trattava, in realtà, di un servizio commerciale a pagamento).

Per quanto concerne la Condotta B, invece, è contestato a Mooney di aver fornito informazioni insufficienti relative alle procedure di blocco delle carte in parola, nonché l’aggressività che ha caratterizzato la fase di blocchi massivi delle carte da giugno 2023.

I blocchi in parola avvenivano infatti quasi sempre senza alcun preavviso in ragione di una generica “opportunità di effettuare controlli”, senza possibilità di contraddittorio, senza indicazione dei tempi di riattivazione (che si attestano in media sui 44 giorni) e senza adeguata assistenza post-blocco, fase durante la quale molti clienti non hanno potuto disporre del proprio denaro. L’AGCM ritiene il comportamento della società scorretto in quanto da un lato enfatizza i vantaggi attribuiti dalla Carta Mooney, tra cui costi ridotti e celerità nell’attivazione, ma dall’altro omette di fornire informazioni adeguate su un elemento rilevante ai fini della formazione consapevole della volontà del consumatore, ossia policy sui blocchi, che, se conosciuta, avrebbe potuto orientare i consumatori a contrarre con altri intermediari.

Il caso in commento (comunque soggetto a impugnazione innanzi al Giudice amministrativo) è di interesse soprattutto per via di una delle difese spese da Mooney, in base alla quale la condotta A non integrerebbe una pratica commerciale scorretta non traendo la società alcun vantaggio dalla condotta (derivandone piuttosto un danno reputazionale e una perdita di clienti) e mancando un collegamento diretto tra l’asserita pratica e la promozione dei servizi della società, posto che le microimprese danneggiate dalle persone fisiche che utilizzano in modo scorretto le carte Mooney non sono clienti di quest’ultima. In proposito, l’AGCM ribadisce che l’approccio adottato è necessario a garantire l’effetto utile delle norme poste a tutela dei consumatori. Sicuramente una posizione di cui è opportuno prendere nota in un’ottica di compliance.

Lorenzo Brandoli

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Legal News / Libera prestazione dei servizi e intermediazione online – Secondo la Corte di Giustizia uno Stato Membro non può imporre a fornitori di servizi online stabiliti in altro Stato Membro obblighi supplementari rispetto a quelli imposti dalla legislazione dello Stato Membro di stabilimento

Con le sentenze rese nelle cause C-662/22 e C-667/22, C-663/22, C-664/22 e C-666/22, e C-665/22, su rinvio pregiudiziale operato dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (il TAR Lazio), la Corte di Giustizia dell’Unione europea (la CGUE) ha offerto importanti chiarimenti in merito alla legittimità di alcuni obblighi imposti dalla legislazione italiana in capo a fornitori di servizi di intermediazione online (i Servizi Interessati) per poter validamente operare in Italia.

La controversia de qua vede opposte dinanzi al TAR Lazio numerose società che svolgono diversi tra i Servizi Interessati (anche) in Italia – tra le altre, Amazon Services Europe Sàrl, Expedia Inc., Google Ireland Ltd ed Eg Vacation Rentals Ireland Ltd (congiuntamente, le Società) – all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (l’AGCOM).

Ad avviso delle Società, infatti, la legislazione italiana e alcune delibere attuative dell’AGCOM risultano incompatibili con numerose direttive e regolamenti europei – tra cui, in particolare, la direttiva 2000/31/CE (la Direttiva sul Commercio Elettronico) e il Regolamento (UE) 2019/1150 (il Regolamento P2B) – nella misura in cui assoggettano le società che svolgono i Servizi Interessati stabilite in Stati Membri dell’Unione europea diversi dall’Italia agli stessi obblighi previsti per società che svolgono i Servizi Interessati stabilite in Italia (gli Obblighi Controversi).

Gli Obblighi Controversi, infatti, sono ulteriori rispetto a quelli che le Società sono tenute ad assolvere ai sensi delle legislazioni dei rispettivi Stati Membri di stabilimento, ed includono, inter alia, obblighi di (i) iscrizione presso il registro degli operatori di comunicazione e postali, (ii) periodica comunicazione all’AGCOM di informazioni circa la loro struttura e organizzazione interna, nonché (iii) versamento di un contributo economico in favore dell’AGCOM, al fine di contribuire alla copertura dei costi amministrativi derivanti dall’esercizio delle proprie funzioni. L’assolvimento degli Obblighi Controversi è peraltro assistito da sanzioni, irrogabili dall’AGCOM.

Con le sentenze in commento, la CGUE – aderendo in toto a quanto prospettato dalle Società – ha chiarito come la Direttiva sul Commercio Elettronico e il Regolamento P2B ostino a misure quali gli Obblighi Controversi, che costituiscono ingiustificate restrizioni al fondamentale principio della libera prestazione dei servizi di cui all’art. 56 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea.

In particolare, secondo la CGUE la Direttiva sul Commercio Elettronico si fonda sull’applicazione di due principi generali – (i) il principio di controllo e disciplina delle società che forniscono i Servizi Interessati da parte dello Stato Membro di stabilimento, e (ii) il principio di mutuo riconoscimento tra gli ordinamenti degli Stati Membri dell’Unione europea (i Principi Generali). Sicché, nell’ambito regolamentato dalla Direttiva sul Commercio Elettronico, è preclusa la possibilità – per gli Stati Membri nel cui territorio non siano stabiliti i fornitori dei Servizi Interessati – di assoggettare tali fornitori a prescrizioni ulteriori rispetto a quelle previste nello Stato Membro di stabilimento, al di fuori delle eccezioni tassativamente previste dall’art. 3, par. 4 della medesima Direttiva sul Commercio Elettronico, ossia ove tali provvedimenti: (i) riguardino un determinato servizio tra i Servizi Interessati, (ii) siano necessari ai fini della tutela dell’ordine pubblico, della sanità pubblica, della pubblica sicurezza o dei consumatori e degli investitori (gli Interessi Rilevanti); e, infine, (iii) risultino proporzionati a tali obiettivi.

In proposito, la CGUE ha sottolineato come, nel caso di specie: (i) gli Obblighi Controversi appaiano provvedimenti riguardanti una categoria di servizi descritta in termini generali, e non, invece, dei provvedimenti adottati per quanto concerne un determinato servizio; e (ii) non siano necessari ai fini della salvaguardia degli Interessi Rilevanti – e, in particolare, della tutela dei consumatori.

Con particolare riguardo al secondo punto, infatti, la CGUE ha valorizzato il dato letterale delle delibere dell’AGCOM oggetto di impugnazione dinanzi al TAR Lazio, che risultavano adottate al dichiarato scopo di garantire l’applicazione del Regolamento P2B. Ebbene, secondo la CGUE il Regolamento P2B ha sostanzialmente ad oggetto la tutela degli utenti commerciali, mentre gli Interessi Rilevanti – e, in particolare, la tutela dei consumatori – risultano protetti solo indirettamente. Sicché, conclude la CGUE, l’eccezione prevista dall’art. 3, par. 4 della Direttiva sul Commercio Elettronico non può trovare applicazione nel caso di “…misure che possono, tutt’al più, presentare un nesso soltanto indiretto con uno degli obiettivi contemplati da tale disposizione […]”.

Le sentenze risultano di particolare interesse, dal momento che assestano un significativo colpo alla legislazione italiana relativa ai Servizi Interessati, nonché all’attività di vigilanza riconosciuta in capo all’AGCOM. Non resta che attendere lo sviluppo della vicenda dinanzi agli organi della Giustizia amministrativa italiana.

Ignazio Pinzuti Ansolini

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CMA e Digital Markets – Nuovi poteri per la CMA in materia di protezione dei consumatori, mercato digitale e controllo delle concentrazioni

Mediante un comunicato stampa dello scorso 24 maggio, il Governo britannico ha annunciato che il ‘Digital Markets, Competition and Consumers Act 2024’ (il DMCC) ha ricevuto l’assenso reale (il c.d. ‘Royal Assent’) ed è pertanto divenuto legge.

Sul punto, occorre sottolineare che alcune delle disposizioni di cui al DMCC non entreranno immediatamente in vigore, in quanto dovranno attendere i tempi richiesti per la loro implementazione nonché l’emissione di specifiche linee guida atte a chiarirne l’estensione applicativa.

Ciò detto, il DMCC è un atto normativo di particolare rilevanza per il panorama normativo del Regno Unito, in quanto rafforza in maniera significativa i poteri di investigazione e di enforcement dell’autorità britannica della concorrenza (la Competition and Markets Authority, CMA) in tre ambiti particolari, ossia: (i) diritto dei consumatori; (ii) mercato digitale; e (iii) controllo delle concentrazioni. In particolare:

i) diritto dei consumatori: il DMCC prevede ora:

  • il riconoscimento a favore della CMA della possibilità di avviare indagini, di determinare se una società ha violato la normativa britannica a tutela dei consumatori, nonché di imporre le relative sanzioni. Tale attività è stata storicamente demandata ai giudici civile. Al contrario, in seguito all’entrata in vigore del DMCC, le sanzioni sono previste dalla legge raggiungere un massimo del 10% del fatturato globale generato dalla società interessata;

ii) mercato digitale: il DMCC ha introdotto inter alia la possibilità per la CMA di:

  • designare (per il tramite della propria Digital Market Unit) le società che hanno ‘strategic market status’ (le Società SMS);
  • imporre obblighi di condotta in capo alle Società SMS, atti a regolare il modo in cui queste ultime interagiscono non solo con le altre imprese attive nel mercato digitale ma anche con i consumatori;
  • adottare misure di ordine generale poste a tutela della concorrenza nel mercato digitale (‘Pro-competition interventions’), in modo così da rimediare, mitigare o prevenire qualsivoglia effetto distorsivo che andrebbe ad impattare in maniera negativa il mercato stesso;

iii) controllo delle concentrazioni: il DMCC ha apportato (inter alia) le seguenti modifiche alla disciplina previgente:

  • con particolare riguardo alle Società SMS, il DMCC ha previsto un regime di segnalazione obbligatoria a loro carico in relazione alle operazioni di acquisizione cc.dd. ‘sottosoglia’ che hanno un local nexus con il Regno Unito. Tale attività di segnalazione, tuttavia, non prevede la necessità di un’automatica notifica formale alla CMA, la quale avrà a sua disposizione cinque giorni per determinare se quest’ultima sia effettivamente dovuta;
  • modifiche alle soglie di notifica dirette ad ampliare ulteriormente la (già molto amplia) possibilità per la CMA di scrutinare operazioni M&A;
  • novità procedurali dirette a permettere un’accelerazione dei tempi di revisione da parte della CMA anche ove sia necessaria l’apertura di una c.d. Fase II.

Come anticipato, la CMA pubblicherà nei prossimi mesi delle bozze di linee guida in cui illustrerà in dettaglio le modalità con cui eserciterà i nuovi poteri riconosciuti dal DMCC. Tali linee guida saranno particolarmente utili, in quanto forniranno preziose indicazioni su come prepararsi alla nuova disciplina. Per ulteriori informazioni sul DMCC si rimanda all’articolo di approfondimento pubblicato su questo sito in data 24 maggio 2024.

Luca Feltrin

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Golden Power e diritti di pegno – Il TAR Lazio conferma che la normativa Golden Power si applica anche alle estensioni di garanzie reali precedentemente costituite

In data 22 marzo 2024, il Tribunale Amministrativo del Lazio (TAR Lazio) ha pubblicato un’importante sentenza in cui ha integralmente rigettato il ricorso presentato da Cedacri S.p.A. (Cedacri) per l’annullamento del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3878 del 27 luglio 2023 (il DPCM) con il quale erano stati esercitati i poteri speciali ai sensi della c.d. normativa Golden Power nella forma di condizioni in relazione alla conferma ed estensione di alcuni pegni a garanzia delle obbligazioni di pagamento derivanti dall’emissione di prestito obbligazionario a tasso variabile per un ammontare non superiore 350 milioni di euro.

Per meglio inquadrare la portata della sentenza in commento è utile fornire preliminarmente alcune informazioni di contesto. Cedracri, società specializzata nella fornitura di soluzioni software e servizi di outsourcing informatico per il mercato bancario, era stata acquisita nel 2021 per il tramite di DGC Bidco Holdings Limited, (DGB) da ION Investment S.à r.l., società di diritto lussemburghese, il cui soggetto controllante di ultima istanza è un cittadino italiano, entrando quindi a far parte del Gruppo ION. Tale era stata notificata ai sensi della normativa Golden Power alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (la Presidenza). L’operazione in parola era stata incondizionatamente approvata dalla Presidenza.

In data 8 maggio 2023, il Consiglio di Amministrazione di Cedacri ha approvato l’emissione di un prestito obbligazionario senior secured a tasso variabile per un ammontare non superiore a euro 350.000.000, nonché l’estensione – a garanzia del prestito – di pegni già in precedenza vagliati dalla Presidenza ai sensi della normativa Golden Power (e da essa approvati senza l’imposizione di condizioni), ossia un pegno (con riserva del diritto di voto in capo a Cedacri) su tutte le azioni della società detenute da DGB, un pegno su alcuni conti correnti di Cedacri e un pegno sugli eventuali crediti di DGB nei confronti di Cedacri.

In data 29 maggio 2023, Cedacri ha notificato in via prudenziale alla Presidenza quanto supra indicato, che sostanzialmente prevedeva che i proventi del prestito obbligazionario in parola fossero destinati a un dividend recap a valle di leveraged buyout. Ad esito dell’istruttoria, la Presidenza del Consiglio ha adottato il DPCM, imponendo inter alia la seguente prescrizione: “utilizzare il prestito obbligazionario garantito dall’estensione dei pegni sulle azioni e sui conti correnti di Cedacri allo scopo di effettuare gli investimenti previsti dal piano industriale di Cedacri, nonché per gli ulteriori eventuali investimenti necessari per garantire la continuità, lo sviluppo e il rafforzamento degli attivi strategici detenuti”.

Cedacri ha presentato ricorso per l’annullamento del DPCM che, con la sentenza in commento, è stato ritenuto infondato.

Tra i punti sollevati da Cedacri, è particolarmente rilevante quello in cui lamentava l’errata applicazione della normativa Golden Power in tema di garanzie su azioni e sui conti correnti laddove (come nel caso di specie) la titolarità del diritto di voto relativo alle azioni oggetto di garanzia sarebbe esercitabile da un nuovo soggetto, ossia il creditore pignoratizio, solo in caso di mancato pagamento del debito.

Secondo il TAR Lazio, la costituzione della garanzia incide inevitabilmente sulla disponibilità ed il controllo del bene oggetto della garanzia da parte del debitore, giacché gli attivi concessi in garanzia risultano vincolati al soddisfacimento del credito. Se l’obbligazione è adempiuta, naturalmente, il debitore non andrà incontro all’escussione della garanzia (e quindi la titolarità dei diritti di voto non muterebbe).Tuttavia, secondo il TAR Lazio, non può sostenersi che la costituzione della garanzia non abbia alcuna incidenza sulle poste attive oggetto della stessa o sul patrimonio del debitore e che tale incidenza sia correlata solo all’assegnazione del bene in garanzia, giacché, al momento dell’assegnazione, l’effetto di spossessamento in capo al debitore deve inevitabilmente compiersi per assicurare il soddisfacimento del creditore. Il TAR Lazio, facendo propria un’impostazione molto cautelativa, ribadisce quindi “l’esigenza di monitorare, in ottica preventiva, ogni operazione in grado di incidere sugli attivi individuati come strategici, senza incentrarsi sullo strumento giuridico concretamente utilizzato (piena proprietà o diritto reale di godimento o di garanzia), ma avendo di mira l’effetto concreto della stessa in termini di potenziale incidenza sul controllo della società e dei suoi asset”.

La sentenza in commento offre molti spunti interessanti e di sicura rilevanza pratica (posto che una lettura tanto ampia della normativa applicabile solleva invero più di un dubbio). Bisognerà aspettare la sentenza del Consiglio di Stato ad esito di una probabile impugnazione per valutare quale sarà l’approccio da adottare in via definitiva sul punto. Nel frattempo, il TAR Lazio ha avallato un approccio particolarmente prudente sul punto, rendendo inter alia ancora più difficile la possibilità di distribuire utili da parte di società soggette alla normativa Golden Power già significativamente indebitate.

Mila Filomena Crispino

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Appalti, concessioni e regolazione / Esclusione Automatica – Il metodo A dell’Allegato II va interpretato nel senso che le offerte pari alla soglia di anomalia devono essere escluse

Tramite sentenza del 24 maggio scorso, il TAR Toscana esprime una delle prime decisioni sul tema della soglia di anomalia nelle offerte in gare pubbliche alla luce del nuovo codice appalti. In particolare, la sentenza affronta la questione relativa al metodo di calcolo A della soglia di anomalia contenuta nell’Allegato II.2 e ritiene che devono essere automaticamente escluse non solo le offerte inferiori alla soglia ma anche quelle di pari ammontare. La sentenza supera le difficoltà interpretative della disposizione in esame, che al punto 2 esclude le offerte con un ribasso pari o superiore alla soglia, mentre al punto 3 cita esclusivamente le valutazioni superiori al risultato dell’operazione matematica.

La vicenda nasce con l’avvio di una procedura di appalto per il servizio di manutenzione reti e impianti del ciclo idrico integrato nel pisano.

La stazione appaltante, la società Acque S.p.A. ha scelto di avvalersi del criterio del prezzo più basso e, nel bando di gara, ha comunicato che verrà utilizzato il primo dei tre criteri matematici per determinare la soglia di esclusione automatica dell’offerta anormalmente bassa.

Applicando alla lettera l’art. 1, punto 3 dell’Allegato II al Codice appalti, la stazione appaltante ha eliminato esclusivamente le offerte che avevano presentato un ribasso inferiore alla soglia di anomalia. Di conseguenza, essa ha aggiudicato il servizio all’offerta più bassa tra quelle ammesse, che presentava un importo pari alla soglia di anomalia.

La seconda classificata ha impugnato l’aggiudicazione davanti al TAR Toscana, lamentando una scorretta applicazione dell’istituto. Secondo la ricorrente, anche le offerte pari alla soglia di anomalia andrebbero escluse, in applicazione dell’art. 1, punto 2 dell’Allegato II al Codice appalti.

Il TAR Toscana ha interpretato sistematicamente la norma, sottolineando che l’Allegato II presentava sostanzialmente lo stesso contenuto della norma prevista all’art. 97, comma 2-bis e 2-ter del d. lgs. 50 del 2016, e che, pertanto, si poteva fare riferimento alla giurisprudenza che si era sviluppata in relazione a questa disposizione. Sulla base dell’interpretazione dello scopo dell’articolo arriva quindi a ritenere la formulazione del punto 3 frutto di un refuso, e inserisce nel novero delle offerte eliminate anche l’offerta pari alla soglia di anomalia. Di conseguenza annulla l’aggiudicazione.

Giulia Valenti