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Newsletter

Newsletter giuridica di concorrenza e regolamentazione - 29 luglio 2024

Diritto della concorrenza – Europa / Abusi e settore farmaceutico – La Commissione europea accettata gli impegni presentati da Vifor Pharma nell’ambito del procedimento iniziato nei suoi confronti per abuso di posizione dominante nel 2022

La Commissione europea (Commissione) ha accettato gli impegni proposti da Vifor Pharma Ltd., Vifor Pharma Management Ltd. e Vifor Pharma Deutschland GmbH (complessivamente, Vifor), nell’ambito del procedimento iniziato nel 2022 per un presunto abuso di posizione dominante ex art. 102 TFUE (già oggetto di questa Newsletter), rendendoli vincolanti per un periodo di 10 anni. A seguito del market test svolto per verificare se gli impegni potessero superare alcune perplessità concorrenziali la Commissione si è espressa favorevolmente.

Nel giugno 2022 la Commissione aveva avviato un procedimento per un presunto abuso di posizione dominante nel mercato farmaceutico nei confronti di Vifor, in numerosi mercati dello Spazio economico europeo (SEE), ossia Austria, Germania, Paesi Bassi, Svezia, Spagna, Finlandia, Irlanda, Portogallo e Romania. Vifor, produttore del farmaco Ferinject, si sarebbe reso protagonista di comunicazioni e campagne fuorvianti e/o denigratorie nei confronti del farmaco Monofer, prodotto dalla compagnia Pharmacosmos A/S, ossia l’unico concorrente nel settore dei medicinali per la trasfusione del ferro in endovena nel mercato interno. In particolare, le comunicazioni e le informazioni contestate dalla Commissione sostenevano che il Monofer: (i) avrebbe comportato gravi rischi associati a farmaci ritirati dai mercati europei negli anni ’90, e (ii) avrebbe provocato reazioni di ipersensibilità con maggiore frequenza rispetto al Ferinject.

Vifor, nell’aprile 2024, ha proposto, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento 1/2003, tre misure per provare a concludere il procedimento ed evitare il rischio di sanzioni; la Commissione ha quindi disposto un market test per verificare se tali misure potessero risolvere le preoccupazioni concorrenziali nel contesto dell’abuso oggetto di accertamento.

Con la comunicazione in commento, la Commissione ha accettato tali impegni, modificati alla luce delle osservazioni ricevute durante il market test. Gli impegni sono volti ad annullare gli effetti dei messaggi precedentemente diffusi e ad impedire la reiterazione di comunicazioni simili in futuro.

Sotto il primo profilo, si prevede in particolare una campagna globale multicanale, con cui Vifor si impegna a diffondere messaggi chiarificatori ad un numero significativo di operatori sanitari ed altri soggetti negli Stati membri interessati tramite posta elettronica, posta e incontri, oltre che a pubblicare in modo visibile sui siti web di Vifor e nelle principali riviste mediche tali chiarimenti.

Quanto al secondo profilo, Vifor si impegna a non diffondere all’interno dello SEE comunicazioni promozionali e mediche, per iscritto e orali, circa la sicurezza del Monofer che non siano basate direttamente sull’etichettatura dello stesso, oppure non derivino da sperimentazioni e/o comparazioni cliniche verificate. Vifor si impegna, inoltre, ad adottare una serie di misure per garantire il rispetto degli impegni, tra cui l’istituzione di training interni e la nomina di un fiduciario indipendente.

Le osservazioni poste dalla Commissione in esito al market test erano focalizzate soprattutto sul secondo profilo: si contestava che le fonti dalle quali Vifor avrebbe potuto attingere, e quindi le relative informazioni oggetto delle comunicazioni e dei messaggi concernenti il Monofer, sarebbero state troppo generiche. Vifor ha quindi apportato modifiche alla sua proposta, specificando ulteriormente le fonti da utilizzare, ottenendo quindi l’approvazione della Commissione sulle misure proposte.

Con questa decisione giunge a conclusione l’istruttoria avviata nel 2022, di particolare interesse per il set di comportamenti proposti, che richiamano alcuni principi elaborati dalle autorità nazionali in materia di tutela del consumatore, anziché della concorrenza.

Alessandro Mastrangelo

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Diritto della concorrenza – Italia / Concentrazioni e settore dei prodotti da forno – L’AGCM ha autorizzato con condizioni l’acquisizione di Sammontana S.p.A. e Forno d’Asolo S.p.A. da parte di Frozen Investment S.à r.l. e Sammontana Finanziaria S.r.l.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) si è pronunciata sull’operazione di concentrazione consistente nell’acquisizione, da parte di Frozen Investment S.à r.l. e Sammontana Finanziaria S.r.l., del controllo congiunto di Sammontana S.p.A. e Forno d’Asolo S.p.A. (le Parti), autorizzandola con condizioni.

L’operazione comporterà l’aggregazione tra i due più importanti operatori nel mercato italiano della produzione e commercializzazione di prodotti da forno surgelati per la prima colazione presso il canale food service (hotel, ristoranti, bar – ho.re.ca – e reparti panetteria all’interno dei punti vendita della GDO): secondo quanto emerso dall’istruttoria (commentata in una precedente Newsletter), questa aggregazione avrebbe ostacolato in modo significativo la concorrenza tramite la creazione di una posizione dominante.

L’istruttoria svolta dall’AGCM ha messo in luce l’esistenza di un separato mercato nazionale dei prodotti da forno surgelati per la prima colazione, nel canale food service, non comprendente quindi né i prodotti freschi, né le altre tipologie di prodotti da forno (pasticceria, panetteria, snack salati). In particolare, tramite uno SSNIP test (effettuato con una survey rivolta agli esercenti circa la loro reazione ad un ipotetico aumento di prezzo dei fornitori per i prodotti da forno surgelati per la prima colazione pari al 10%) si è notato che solo il 7,6% degli esercenti, in caso di un siffatto aumento, inizierebbe ad acquistare altri prodotti, con una percentuale di volumi dirottata verso prodotti da forno freschi per la prima colazione pari solamente allo 0,9%. È apparso quindi che, dal punto di vista della domanda degli esercenti, i prodotti in questione non sono percepiti come sostituibili.

Mentre i prodotti in questione non sono sostituibili dal lato della domanda degli esercenti per via dei notevoli vantaggi offerti dai prodotti surgelati (ossia che: (i) la catena del freddo permette di ottimizzare le scorte – scongelando solo la quantità desiderata, anche per rispondere a picchi nella domanda – nonché di avere un più ampio assortimento di prodotti; (ii) i prodotti surgelati hanno una shelf life ben più lunga di quelli freschi e offrono una uniformità costante nell’aspetto e nel gusto; e (iii) vendere prodotti surgelati piuttosto che freschi meglio si adatta alla necessità di instaurare rapporti con fornitori con adeguate capacità produttive e logistiche), i prodotti da forno freschi e surgelati per la prima colazione potrebbero risultare alternativi anche agli occhi dei consumatori finali (una sostituibilità invero asimmetrica), almeno secondo quanto accertato dall’AGCM considerando le informazioni ricevute dai concorrenti delle Parti.

Così definito il mercato rilevante, l’entità post-merger sarebbe venuta a detenere una quota tra il 45% e il 50%, con i primi concorrenti con una quota che si assesterebbe attorno al 10% di market share. L’HHI aumenterebbe di più di 1.000 punti. Anche l’analisi sulla prossimità concorrenziale (sulla reazione degli esercenti in caso di indisponibilità dei prodotti Sammontana) e gli indici GUPPI (sull’incentivo delle Parti ad aumentare i prezzi post-merger, e quindi sulla pressione competitiva esercitata dalle altre imprese) non attenuerebbero le preoccupazioni concorrenziali in merito all’operazione. Si tenga poi conto che le Parti hanno a disposizione una capacità distributiva, basata su filiali dirette o su concessionari in esclusiva (c.d. distribuzione diretta) molto più articolata di quella dei concorrenti – con relative economie di scala nella c.d. catena del freddo – nonché i principali marchi ai quali si rivolgono gli esercenti e la più ampia gamma di prodotti da forno surgelati.

La decisione risulta di interesse anche per via delle misure correttive di carattere sia strutturale sia comportamentale che sono state proposte dalle Parti, le quali si sono dichiarate disponibili, inter alia, a:

(i) dismettere interamente e non riacquistare per dieci anni un compendio aziendale pienamente autonomo lungo tutta la catena del valore, a favore di un acquirente indipendente dalle Parti già attivo in Italia (tra l’altro) nei prodotti da forno per la prima colazione, con relativi marchi, know-how, impianti produttivi, rete distributiva e personale;

(ii) non acquistare nei prossimi tre anni produttori italiani di prodotti da forno per la prima colazione surgelati o produttori esteri che generino in Italia un fatturato da vendita di prodotti da forno per la prima colazione surgelati superiore a 4 milioni di euro, ovvero, in caso di operatori esteri che generino in Italia un fatturato da vendita di prodotti da forno per la prima colazione surgelati tra 4 e 20 milioni, poter procedere all’acquisizione, impegnandosi però a dismettere le attività relative alla vendita in Italia di prodotti da forno per la prima colazione surgelati entro i successivi sei mesi, misura ritenuta “necessaria, proporzionata e adeguata” per rendere efficace la cessione di cui al punto (i) e a mantenere le condizioni concorrenziali nel mercato rilevante, posto che limiterebbe la crescita esterna delle Parti;

(iii) con riferimento alla necessità di integrare le misure inizialmente proposte con la cessione di parte della propria capacità distributiva, le Parti hanno proposto misure specifiche per le regioni in cui la penetrazione dell’entità post-merger nel canale ho.re.ca sarà maggiore, ovvero l’eliminazione delle esclusive per la vendita di prodotti da forno per la prima colazione surgelati nei contratti con gli agenti delle Parti e gli operatori terzi dalle Parti utilizzati (misura ritenuta idonea a rafforzare il vincolo competitivo esercitato dai concorrenti, rendendo disponibile immediatamente una rete distributiva già funzionante, prima ad uso esclusivo delle Parti) nonché la messa a disposizione del 50% dello spazio di stoccaggio di Forno d’Asolo a favore di concorrenti in caso di saturazione.

Si tratta di una decisione di particolare rilievo soprattutto considerati i notevoli impegni – di carattere strutturale, e non soltanto comportamentale – che le Parti hanno proposto e l’AGCM accettato, in quanto idonei, nell’insieme, a superare le preoccupazioni concorrenziali emerse dall’istruttoria.

Lorenzo Brandoli

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Servizi di interesse economico generale e settore dell’energia – L’AGCM ha chiuso il procedimento avviato nei confronti di Poste Italiane S.p.A. ai sensi dell’articolo 8, comma 2-quater, della legge 287/90

Con la delibera dello scorso 16 luglio 2024, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha concluso il procedimento avviato nei confronti di Poste Italiane (Poste) nel 2022, accertando che quest’ultima ha violato la disposizione di cui all’articolo 8, comma 2-quater, della legge 287/1990.

Ricostruendo brevemente la vicenda, già oggetto di commento in questa Newsletter, a partire da giugno 2022 Poste è entrata nel settore dell’energia in Italia tramite la società Postepay, operando nei mercati liberalizzati della vendita al dettaglio di energia elettrica e gas naturale con il marchio Poste Energia. Nel periodo compreso tra giugno e luglio 2023, Poste avrebbe negato a due società concorrenti nel mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica e gas naturale (A2A Energia S.p.A. e Iren Mercato S.p.A.) l’accesso alle risorse di cui ha la disponibilità esclusiva in virtù delle attività svolte nel perimetro del servizio postale universale, in violazione dell’art. 8, comma 2-quater, della legge n. 287/1990; tale disposizione prescrive che le imprese attive nella gestione di servizi di interesse economico generale, qualora rendano disponibili a società da esse partecipate o controllate, in mercati diversi, beni o servizi di cui abbiano la disponibilità esclusiva in dipendenza delle attività svolte per i servizi di interesse economico generale, siano tenute a rendere accessibili tali beni o servizi, a condizioni equivalenti, alle altre imprese direttamente concorrenti. Contestualmente all’avvio del procedimento, l’AGCM aveva anche imposto a Poste alcune misure cautelari, con il relativo provvedimento oggetto di una decisione di sospensione da parte del Consiglio di Stato (CdS) (per cui si rimanda a questa Newsletter del 27 maggio 2024).

Nella delibera in commento, l’AGCM evidenzia come i mercati in questione (quello della vendita al dettaglio dell’energia elettrica e del gas naturale) siano mercati ancora caratterizzati da una forte centralità dei canali fisici per la conclusione di contratti con gli utenti, il che appare ancor più rilevante in considerazione dei cambiamenti che tali mercati stanno attraversando con la fine del c.d. regime tutelato. In tale contesto, è apparso dirimente il ruolo svolto dalla capillare rete di uffici di Poste sul territorio nazionale.

Appare inoltre rilevante l’analisi svolta dall’AGCM sull’articolo 8, comma 2-quater. Secondo l’AGCM, detta norma ha lo scopo di garantire in via legislativa lo stesso level playing field tra i concorrenti in tali mercati collegati. Il danno alla concorrenza derivante dalla violazione di tale norma è pertanto identificato ex ante dal legislatore (c.d. danno in re ipsa). Inoltre, il testo della norma consente all’AGCM di superare gli argomenti avanzati in propria difesa da Poste, primo fra tutti quello secondo cui solo una minima parte degli uffici postali sarebbe destinata allo svolgimento del servizio postale universale. Infatti, l’articolo 8, comma 2-quater richiede soltanto che i beni o servizi siano nella disponibilità dell’impresa ai fini dell’esercizio del servizio di interesse economico generale, non ponendo condizioni in merito alla quantità e qualità dell’uso. Analogamente (e contrariamente a quanto sollevato da Poste), non rileva che i beni o servizi siano essenziali per i concorrenti diretti nel mercato in cui l’impresa opera con società separate, né rileva il fatto che i concorrenti siano operatori affermati sul mercato in questione.

Giova inoltre ricordare che – per la corretta attuazione dei progetti rientranti nel PNRR, incluso il c.d. Progetto Polis – l’articolo 1, comma 6, del D.L. 59/2021 ha previsto una sospensione (fino al 31 dicembre 2026) dell’articolo 8, comma 2-quater (la Deroga Polis) per i soggetti incaricati dell’attuazione dei progetti in questione, inclusa Poste. La questione della Deroga Polis era stata già analizzata dal CdS in sede di pronuncia sul provvedimento cautelare emesso dall’AGCM, che ne aveva in ultima istanza fornito un’interpretazione restrittiva, escludendo che questa potesse applicarsi all’intera rete di Poste. L’AGCM, facendo eco al CdS, ha ribadito che un’interpretazione restrittiva della Deroga Polis è l’unica interpretazione possibile, anche alla luce dei principi costituzionali e dell’UE a tutela della concorrenza.

In conclusione, l’AGCM ha ritenuto Poste responsabile di aver violato l’articolo 8, comma 2-quater; tuttavia, non ha irrogato alcuna sanzione per tale violazione, limitandosi ad imporre a Poste di astenersi dalla condotta oggetto della violazione e di adottare misure idonee alla sua cessazione.

La vicenda è interessante per molteplici ragioni. Fra queste è rilevante notare come la sentenza del CdS, che si è pronunciata sospendendo il provvedimento cautelare dell’AGCM, possa aver rivestito un ruolo di preminenza nel determinare la decisione dell’AGCM di non irrogare alcuna sanzione.

Irene Indino

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Intese e settore del cartone ondulato – Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente il ricorso per ottemperanza presentato da Innova Group avverso la rideterminazione delle sanzioni comminate per la partecipazione al cartello del cartone ondulato

Con la sentenza pubblicata lo scorso 19 luglio, il Consiglio di Stato (il CdS) ha parzialmente accolto il ricorso presentato da Innova Group S.p.A. e Innova Group – Stabilimento di Caino S.p.A. (Innova) sulla mancata ottemperanza dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) alla sentenza del CdS n. 2929/2023 che aveva imposto la rideterminazione della sanzione a carico di queste società per la partecipazione al cartello del cartone ondulato (la Sentenza di Annullamento Parziale).

La Sentenza di Annullamento Parziale aveva annullato la quantificazione della sanzione. Infatti, secondo il CdS, l’applicazione formale dei criteri per la determinazione delle sanzioni indicati nelle Linee Guida dell’AGCM aveva portato, nel caso concreto caratterizzato da due illeciti complessi e con numerose società coinvolte, all’irrogazione di una sanzione nel massimo edittale (per un importo pari al 10% del fatturato) nei confronti della maggioranza dei soggetti coinvolti nel cartello, e tale circostanza ha comportato un appiattimento delle sanzioni che frustrava qualsiasi esigenza di personalizzazione e proporzionalità. In tale occasione, il CdS ha quindi demandato all’AGCM il compito di procedere con la rideterminazione delle sanzioni imposte, stabilendo altresì dei parametri a cui quest’ultima avrebbe dovuto attenersi, ossia distinguendo il grado di partecipazione alle intese tra lieve, media e grave.

Premesso che l’AGCM ha accertato il coinvolgimento di Innova in entrambe le intese (le Intese) e che questa è stata quindi destinataria di due distinte sanzioni (le Sanzioni), con il Provvedimento di Rideterminazione l’AGCM aveva stabilito che la partecipazione di Innova dovesse essere qualificata come lieve e che, di conseguenza, aveva ridotto le Sanzioni nella misura del 55% dell’importo originario. Con il ricorso oggetto della Sentenza in commento, Innova mirava ad ottenere ulteriori riduzioni delle Sanzioni alla luce della mancata valorizzazione da parte dell’AGCM, da un lato, dell’assenza di effetti delle Intese (per una riduzione nella misura di almeno il 30%) e, dall’altro, dell’attuazione di un programma di compliance antitrust (PCA) (per una riduzione nella misura del 5%).

Il CdS ha rigettato la prima richiesta di Innova limitandosi ad osservare come la Sentenza di Annullamento Parziale avesse richiesto all’AGCM di differenziare le sanzioni in funzione “delle specificità delle condotte e dei ruoli imputabili a ciascun operatore”, ossia in ragione della loro posizione soggettiva, senza tuttavia considerare che, in tema di intese, la presenza o meno di effetti generati dalle condotte contestate devono invece considerarsi come un elemento oggettivo della fattispecie. Il CdS ha ritenuto inoltre che questa ulteriore richiesta di decurtazione non sia meritevole neppure dell’esercizio del proprio autonomo potere di valutazione ai sensi dell’art. 134, c. 1(c), c.p.a. motivando che, in generale, nell’esercizio di determinazione delle sanzioni ne deve comunque essere salvaguardata la funzione deterrente, commisurandola alla gravità della violazione commessa e osservando, parimenti, come le intese orizzontali sono considerate tra le più gravi violazioni del diritto antitrust.

Il CdS ha accolto invece la seconda richiesta di Innova, in quanto non sarebbe condivisibile la posizione dell’AGCM per cui l’attuazione di un PCA non riflette il grado soggettivo di partecipazione alle Intese, essendo un elemento successivo alle condotte contestate. Al contrario, il CdS ha ritenuto che la Sentenza di Annullamento Parziale imponesse una valutazione complessiva della posizione dei vari operatori e che l’adozione di uno specifico PCA dovesse essere considerata nella quantificazione della sanzione poiché, da un lato, valorizza il contegno operoso della parte e, dall’altro, testimonia un fattivo impegno diretto ad evitare la reiterazione di condotte omologhe a quelle sanzionate.

Pertanto, con la sentenza in commento il CdS ha annullato parzialmente il Provvedimento di Rideterminazione e applicato direttamente l’ulteriore riduzione delle Sanzioni richiesta da Innova nella misura del 5%. Resta ora da vedere l’esito degli ulteriori ricorsi per ottemperanza presentati dalle società sanzionate nel medesimo caso, con particolare riguardo a quelle società che, come International Paper Italia S.r.l., hanno presentato invece anche ricorso per revocazione avverso la corrispondente sentenza di annullamento parziale (come già commentato in questa Newsletter).

Niccolò Antoniazzi

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Tutela del consumatore / Pratiche commerciali scorrette e settore assicurativo – Il Consiglio di Stato annulla la sanzione irrogata a Zurich

Con decisione del 23 luglio scorso, il Consiglio di Stato (CdS) ha reso definitivo l’annullamento della sanzione che l’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM) aveva irrogato nei confronti di Zuritel S.p.A. (oggi Zurich Insurance Company) per una pratica commerciale scorretta nel settore assicurativo. In particolare, la sentenza del CdS ha dichiarato l’estinzione del giudizio di appello proposto dall’AGCM, così determinando il consolidamento della sentenza di primo grado che aveva annullato la sanzione.

La sentenza è intervenuta a seguito della pronuncia sul caso dell’Adunanza Plenaria del 22 marzo 2024, nonché di una sentenza resa dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea il 13 settembre 2018 (cause riunite C-54 e C-55/2017).

La pratica commerciale scorretta che aveva determinato l’irrogazione della sanzione riguardava una campagna pubblicitaria con cui Zuritel invitava i consumatori a chiedere un preventivo della polizza auto, promettendo di corrispondere un buono carburante pari a 50 Euro nel caso in cui l’importo stesso fosse più elevato di quella già stipulata dai consumatori. Secondo l’AGCM questa attività costituiva una pratica commerciale scorretta in quanto Zuritel aveva omesso di comunicare che l’offerta era valida esclusivamente per le polizze auto comprensive di assicurazione furto e incendio, e non era peraltro valida neppure su tutto il territorio nazionale. Il provvedimento sanzionatorio è stato emesso oltre 15 anni fa.

La società ha impugnato tale provvedimento contestando l’incompetenza dell’AGCM a favore dell’autorità del settore assicurativo. Con decisione del gennaio 2013, Il TAR Lazio ha accolto il ricorso ed annullato la sanzione.

L’AGCM ha appellato la sentenza del TAR, insistendo sull’esistenza della sua competenza in tema di pratiche commerciali scorrette, anche quando queste ricadono in settori – come quello assicurativo – in cui vi è la competenza concorrente di altre autorità di regolazione.

Il giudizio veniva sospeso perché, in altro giudizio, vi era stato un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia sulla medesima questione relativa alla competenza dell’AGCM ed era pertanto opportuno attendere la decisione della Corte.

La Corte di giustizia ha definito la questione con sentenza del 13 settembre 2018 a favore della competenza dell’AGCM. Dopo tale sentenza, l’AGCM non si è attivata per chiedere la fissazione di una nuova udienza e far così ripartire il processo che era stato sospeso.

A distanza di anni, il CdS ha fissato d’ufficio l’udienza nel 2023 e Zurich ha eccepito l’estinzione del giudizio per mancato rispetto del termine perentorio per la presentazione dell’istanza di fissazione dell’udienza. La questione processuale era rilevante perché l’estinzione del giudizio avrebbe fatto passare in giudicato la sentenza di primo grado che aveva annullato la sanzione a carico della società. Per parte sua, la difesa dell’AGCM ha sostenuto che questo termine era meramente ordinatorio e il CdS ha rinviato la decisione all’Adunanza Plenaria del medesimo CdS.

Con sentenza del 22 marzo 2024, l’Adunanza Plenaria ha reso una decisione che rappresenta un ‘manuale’ sulla sospensione del giudizio nel processo amministrativo e sui modi per la sua riassunzione. Per quanto qui interessa, essa ha confermato che il termine per la riassunzione andava considerato perentorio. ma non ha definito compiutamente il giudizio. Infatti, l’Adunanza Plenaria ha richiesto al CdS di valutare l’ipotesi di errore scusabile in capo all’AGCM.

Con la decisione del luglio scorso, il CdS ha messo definitivamente la parola ‘fine’ al contenzioso, escludendo la possibilità di ravvisare l’errore scusabile dell’AGCM nella mancata riassunzione del giudizio. La decisione ha infatti evidenziato che, nel caso di specie, il giudizio era stato formalmente sospeso secondo la modalità tipica ex art. 295 c.p.c. e, come confermato anche nella decisione dell’Adunanza Plenaria, non vi era incertezza che questo tipo di sospensione richiedesse necessariamente la riassunzione del giudizio ad opera della parte che vi aveva interesse (nel caso di specie, l’AGCM).

La sentenza è interessante per gli effetti che produce. Infatti, vi possono essere altri giudizi sospesi che rischiano la pronuncia di estinzione se non è stata tempestivamente presentata l’istanza di fissazione udienza al momento in cui è cessata la causa che aveva determinato la sospensione.

Giulia Valenti

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Legal News / Concorrenza e NCC – La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale della norma che aveva precluso la possibilità di rilasciare licenze per il servizio di noleggio con conducente

Con la sentenza pubblicata lo scorso 24 luglio 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 10-bis, comma 6, del decreto-legge 135 del 2018, convertito con modificazioni nella legge n. 12/2019, il quale aveva precluso la possibilità di rilasciare licenze per il servizio di noleggio con conducente (NCC) fino alla piena operatività del “registro informatico pubblico nazionale di taxi e noleggi con conducente” (la Disposizione Controversa). Secondo la Corte costituzionale, la Disposizione Controversa sarebbe contraria alla Costituzione, in quanto non giustificata da alcun proporzionato motivo di interesse generale.

Il giudizio in questione trae origine dal ricorso presentato della Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso la legge della Regione Calabria n. 16/2023, la quale prevedeva il rilascio di duecento autorizzazioni ai fini dello svolgimento del servizio di NCC, per contrasto con l’articolo 118 della Costituzione – relativo al principio di sussidiarietà – e l’articolo 117, secondo comma, lettera e), che prevede la competenza a favore dello Stato in materia di concorrenza. In particolare, secondo la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la legge della Regione Calabria violava i parametri costituzionali in quanto confliggeva, tra l’altro, con la Disposizione Controversa, la quale prevedeva, appunto, che non fosse consentito il rilascio di nuove autorizzazioni per l’espletamento del servizio di NCC fino alla piena operatività dell’archivio informatico pubblico nazionale di taxi e NCC, il quale non risultava ancora operativo al momento della sentenza della Corte costituzionale, nonostante il trascorrere di più di 5 anni dal 2019. Costituendo la Disposizione Controversa la premessa logica per la risoluzione del ricorso principale, la Corte costituzionale ha sospeso il giudizio relativo al ricorso principale, rimettendo dinnanzi a sé il giudizio di costituzionalità della Disposizione Controversa.

La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la Disposizione Controversa, in quanto in contrasto con gli articoli 3, 41 e 117, in riferimento all’articolo 49 del TFUE, della Costituzione.

Con riferimento all’articolo 3 della Costituzione, la Corte costituzionale ha in primo luogo notato come vi fosse una contraddittorietà intrinseca tra la regola introdotta, la quale permette di fatto all’amministrazione pubblica di precludere a tempo indeterminato il rilascio di nuove autorizzazioni, e la ratio della normativa, ossia quella di realizzare in breve tempo una mappatura delle imprese titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi e di NCC. Inoltre, secondo la Corte costituzionale, la Disposizione Controversa difettava altresì del requisito di proporzionalità, in quanto avrebbe causato un grave pregiudizio all’interesse della cittadinanza e dell’intera collettività nella forma di una lesione all’effettivo godimento di alcuni diritti costituzionali, come la libertà di circolazione.

Con riguardo all’articolo 41 della Costituzione, la Corte costituzionale ha notato che la Disposizione Controversa – per sua stessa struttura, la quale come detto consentiva di fatto all’amministrazione pubblica di precludere a tempo indeterminato il rilascio di nuove autorizzazioni – aveva altresì creato un’indebita barriera all’entrata, precludendo la concorrenza per il mercato. Tale restrizione non sarebbe inoltre stata giustificata da alcun motivo di utilità sociale o interesse della collettività, rispondendo unicamente ad un’istanza protezionistica.

Infine, è stata ritenuta fondata la censura relativa all’articolo 117 della Costituzione, in riferimento all’articolo 49 del TFUE. Infatti, la Disposizione Controversa limitava la libertà di stabilimento per le imprese che richiedevano di essere autorizzate per il servizio di NCC nei confronti delle imprese che forniscono il servizio di taxi, senza che fosse ravvisabile un proporzionato motivo di interesse generale a sua giustificazione.

La decisione della Corte costituzionale rappresenta un ulteriore interessante sviluppo nel contesto dell’annoso dibattito sull’intervento concorrenziale in questo settore, da sempre oggetto di grande interesse da parte del legislatore e delle autorità antitrust.

Michael Tagliavini

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Relazione Golden Power 2023 – È stata pubblicata la relazione al Parlamento concernente l'attività svolta dal Governo in materia di golden power riferita all'anno 2023

È stata resa pubblica la Relazione annuale alle Camere in materia di Golden Power (la Relazione) ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto-legge del 15 marzo 2012, n. 21 (D.L. 21/2012), il quale dispone che “…il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull’attività svolta sulla base dei poteri attribuiti dal presente decreto, con particolare riferimento ai casi specifici e agli interessi pubblici che hanno motivato l’esercizio di poteri speciali…”. In tale ambito, la Relazione descrive l’attività relativa alle operazioni notificate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 in materia di poteri speciali.

Sulla base dei dati riportati nella Relazione, le operazioni oggetto di screening, nell’anno 2023, sono state complessivamente 727, di cui 577 notifiche e 150 prenotifiche (registrando un incremento dell’11,7% rispetto all’annualità precedente, quando erano pervenute 651 operazioni, di cui 608 notifiche e 43 prenotifiche).

Nel 2023, il Governo ha esercitato i poteri speciali in 30 occasioni. Tra queste, 2 procedimenti si sono conclusi con l’esercizio di poteri speciali con l’opposizione all’acquisto di partecipazioni. Le altre 28 notifiche sono state oggetto di esercizio dei poteri speciali con condizioni o prescrizioni. Con riferimento ai due casi di opposizione all’acquisto di partecipazioni, essi hanno riguardato: (i) l’acquisizione da parte di Safran USA Inc. del capitale sociale di Microtecnica S.r.l., e (ii) l’acquisizione da parte di Petro Mat Fzco del 100% delle quote della società FBM Hudson Italia S.p.A.

Inoltre, 222 notifiche rientranti nell’ambito applicativo di riferimento si sono concluse con una delibera di non esercizio dei poteri speciali. Tra queste, 51 hanno riguardato operazioni attuate all’interno del medesimo gruppo societario. Risultano poi 317 notifiche, in ampia parte relative ad ambiti potenzialmente connessi a settori diversi dalla difesa e sicurezza nazionale, concluse con una decisione di non applicabilità della normativa. Per quanto riguarda le prenotifiche, poi, solo il 38% di queste fa riferimento a casi in cui è stata ravvisata la presenza di attivi suscettibili di interessi strategici.

Infine, con riferimento al meccanismo europeo di cooperazione di cui al Regolamento UE 2019/452, in relazione ai procedimenti notificati nel 2023, l’Italia ha trasmesso 82 notifiche, di cui 2 notifiche sono state trasmesse nel corso del 2024. Per 11 notifiche la Commissione europea e gli Stati membri hanno manifestato l’intenzione di formulare parere ovvero osservazioni. In 9 casi, tale intenzione è stata accompagnata dalla richiesta di informazioni supplementari da parte della Commissione europea (Commissione) e/o degli Stati membri. Le osservazioni pervenute da parte degli Stati membri hanno riguardato 6 procedimenti, mentre la Commissione, con riferimento ai procedimenti del 2023, non ha emesso pareri.

Dalla Relazione si nota, anche quest’anno, una tendenza crescente delle notifiche e delle prenotifiche. Tale incremento non sorprende e fa il paio con il progressivo ampliamento del perimetro normativo dei poteri speciali.

Mila Filomena Crispino