Newsletter
Newsletter giuridica di concorrenza e regolamentazione
Diritto della concorrenza UE/Accordi di collaborazione e COVID-19 – La Commissione europea comunica l’adozione di un framework temporaneo sulla collaborazione tra imprese per fronteggiare l’emergenza sanitaria
La Commissione europea (Commissione) ha comunicato l’8 aprile scorso il quadro temporaneo per la valutazione sotto il profilo antitrust delle condotte di cooperazione tra le imprese alla luce della situazione emergenziale dovuta all’epidemia di COVID-19 (il Framework Temporaneo).Il Framework Temporaneo riconosce la portata senza precedenti dello shock alle economie nazionali e globali, e, segnatamente, l’opportunità di non ostacolare il coordinamento tra imprese utile per (i) assicurare l’efficace gestione logistica della fornitura di materie prime; (ii) identificare i farmaci essenziali la cui fornitura potrebbe risultare insufficiente; (iii) valutare complessivamente le capacità di produzione aggregate del sistema; (iv) contribuire allo sviluppo di un modello per predire la domanda a livello di Stato membro, e identificare eventuali aree di insufficienze nelle forniture; (v) condividere tali informazioni per indicare quali operatori possano rimediare a tali insufficienze, tramite prodotti già disponibili o aumenti di produzione. Rispetto alle misure che rientrano tra le categorie sopra descritte, non dovrebbero sussistere criticità sotto un profilo concorrenziale quando vengono adottate insieme a “precauzioni adeguate” (per esempio, la non condivisione tra concorrenti di informazioni individuali per ciascuna impresa ma solo di informazioni aggregate). In aggiunta, la Commissione ha indicato che misure ancora più pervasive potrebbero essere necessarie nel settore farmaceutico e sanitario e che nessuna di tali azioni sarebbero considerate problematiche nell’ambito del diritto della concorrenza eurounitario nella misura in cui fossero (i) oggettivamente necessarie per fronteggiare l’emergenza; (ii) temporanee; e (iii) proporzionate rispetto a quanto strettamente necessario.
In secondo luogo, il Framework Temporaneo indica che la Commissione (in maniera peraltro discrezionale) fornirà un riscontro tempestivo alle imprese circa la liceità di specifici progetti di cooperazione che intendano adottare in questo contesto. Segnatamente, la Commissione offrirà alle imprese la possibilità di ottenere una c.d. comfort letter, uno strumento che in seguito all’entrata in vigore del Regolamento del Consiglio n. 1/2003 era venuto meno.
Le misure prospettate dalla Commissione sono sicuramente utili alla luce della crisi in atto e forniscono importanti indicazioni in un’ottica di certezza del diritto. Pur ribadendo i principi fondamentali che – in base al diritto e la prassi vigente – permettono a imprese concorrenti di collaborare nella misura in cui ciò sia oggettivamente necessario a raggiungere determinati obiettivi meritevoli di tutela, il Framework Temporaneo rappresenta un segnale importante circa l’impegno della Commissione a tenere in debita considerazione le circostanze eccezionali rappresentate dall’emergenza sanitaria in corso e a venire incontro all’esigenza di un riscontro formale in tempi stretti da parte di operatori che si trovano ad agire in un contesto obiettivamente eccezionale. D’altra parte, nel medesimo documento la Commissione ribadisce l’esigenza di assicurare che tale contesto eccezionale e non rappresenti l’occasione per opportunisticamente attuare accordi anticompetitivi non realmente finalizzati a fronteggiare l’emergenza ovvero non proporzionati alla stessa.
Riccardo Fadiga
________________________________
Flash / Concentrazioni e mercato rilevante – La Commissione europea annuncia una consultazione sulla Comunicazione sulla definizione del mercato rilevante
La Commissione europea (Commissione) ha annunciato l’intenzione di avviare una consultazione sull’efficacia della Comunicazione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell’applicazione del diritto europeo in materia di concorrenza che ormai ha ben oltre vent’anni anni di vita essendo stata pubblicata il 9 dicembre 1997 (la Comunicazione). In particolare, la Commissione intende raccogliere indicazioni dagli stakeholder interessati (in un processo di consultazione della durata di almeno 12 settimane da avviarsi nel trimestre in corso) per valutare se la Comunicazione abbia mantenuto la propria efficacia nel tempo e risulti tuttora adeguata a garantire il raggiungimento dei propri obiettivi – un interrogativo particolarmente rilevante alla luce delle sfide sollevate dai mercati digitali. Ad oggi, la Commissione ha pubblicato una roadmap provvisoria dell’iniziativa, in attesa di avviarla formalmente.Stante l’ampio rilievo e utilizzo che la Comunicazione ha avuto nel corso degli anni, la possibilità di partecipare alla consultazione rappresenta un’occasione per le imprese di far valere la propria visione circa l’impatto delle nuove tecnologie e della globalizzazione nella individuazione dei vincoli competitivi alla condotta sul mercato.
Riccardo Fadiga
_______________________________
Diritto della concorrenza Italia/Private enforcement e decisioni con impegni – La Cassazione fornisce chiarimenti sul dies a quo della prescrizione e sul valore probatorio di una decisione che chiuda con impegni un’istruttoria antitrust
In data 27 febbraio 2020, la Corte di Cassazione (Cassazione) ha emesso la sentenza n. 5381 con la quale ha fornito importanti chiarimenti in tema di private enforcement (la Sentenza). La Sentenza si configura come l’epilogo della controversia promossa nel 2012 da Uno Communications S.p.A. (Uno), società operante nel settore dei servizi di telefonia, nei confronti di Vodafone Omnitel N.V. (Vodafone) per l’ottenimento del risarcimento derivante da un asserito abuso di posizione dominante che sarebbe stato perpetrato da quest’ultima.
Più nello specifico, i fatti che hanno dato origine alla controversia risalgono al 2005, quando l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) avvia il procedimento A357 (Procedimento) nei confronti degli operatori di reti mobili Wind, Telecom e Vodafone per accertare la sussistenza di un abuso di posizione individuale in capo a ciascuno di essi nel mercato all’ingrosso dei servizi di terminazione delle chiamate fisso-mobile sulle rispettive reti. Nel 2006, viene adottata la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie (CRI) con la quale si contesta, confermandola in via preliminare, la tesi istruttoria che aveva dato origine al procedimento.
Nei confronti di Vodafone, tuttavia, il procedimento non si conclude con alcun accertamento di una possibile infrazione da parte dell’AGCM ma con l’accettazione di una serie di impegni ritenuti idonei a far venir meno i profili della condotta in esame evidenziati nella decisione di avvio, rendendoli obbligatori portando così a termine l’istruttoria nei confronti di Vodafone.
Successivamente alla pubblicazione del provvedimento con cui l’AGCM, a conclusione dei paralleli procedimenti, aveva invece sanzionato Wind e Telecom, Uno cita in giudizio, davanti al Tribunale di Milano (Tribunale), Vodafone per ottenere (pur in assenza di un formale accertamento da parte dell’AGCM di un illecito antitrust ascrivibile a Vodafone) il risarcimento dei danni subiti a causa delle asserite condotte escludenti poste in essere dalla convenuta nel mercato della fornitura all’ingrosso di servizi di terminazione delle chiamate sulla sua rete di telefonia. Tale domanda tuttavia non aveva trovato accoglimento, in quanto il Tribunale aveva ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta. Successivamente, anche la Corte d’appello di Milano aveva confermato tale conclusione.
Uno propone quindi ricorso per cassazione con il quale lamenta inter alia l’errata individuazione del dies a quo e, conseguentemente, del computo del termine prescrizione. Con la Sentenza in commento, la Cassazione rigetta ancora una volta il ricorso, confermando quanto già statuito nei primi due gradi di giudizio.
A tal proposito, la Cassazione sottolinea in primo luogo che l’articolo 8 sulla prescrizione del D. lgs. n. 3 del 19 gennaio 2017 (D.lgs. 3/2017) sul risarcimento del danno antitrust non poteva trovare applicazione nel giudizio in commento in quanto, avendo natura sostanziale, non può avere portata retroattiva. Al caso de quo erano pertanto applicabili le regole del codice civile. Ribadendo la “lungolatenza” del danno antitrust, il Supremo Giudice conferma quanto già statuito nei primi due gradi di giudizio e afferma che il dies a quo per la prescrizione debba corrispondere al momento in cui può ragionevolmente desumersi che un’impresa concorrente, come appunto è Uno, abbia avuto conoscenza della condotta oggetto dell'istruttoria antitrust e dei suoi effetti anticoncorrenziali. Nel caso di specie, secondo la Cassazione, tale momento corrisponde all’avvio del Procedimento, reso noto con decisione che illustra i caratteri principali del possibile illecito.
Oltre che per i chiarimenti relativi alla prescrizione, la Sentenza assume rilievo anche le conclusioni circa il valore da attribuire alla decisione dell’AGCM di accettazione degli impegni. A tal proposito la Cassazione, rifacendosi in qualche misura a quanto già statuito dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nella sentenza C-547/19 Gasorba SL e a. contro Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA., afferma che tali decisioni non possono avere efficacia di “prova privilegiata”, al pari del provvedimento decisorio sanzionatorio, per il giudice adito in sede di risarcimento danni con riguardo all’esistenza dell’illecito antitrust. Tale decisione, tuttavia, nel caso in esame era stata preceduta dalla prefigurazione di un’ipotesi di violazione della normativa antitrust scaturita nella CRI con ciò acquistando comunque un valore distinto rispetto ad una decisione di mero non luogo a procedere o di archiviazione della denuncia per illecito antitrust.
Di conseguenza, secondo la Cassazione: (i) nel nostro sistema all’accettazione degli impegni si più attribuire valore di presunzioni semplici, in ordine alla sussistenza di una condotta anticoncorrenziale adottata dall’impresa superabile con mezzi di prova contrari; e (ii) gli elementi probatori raccolti fino al momento dell’accettazione degli impegni possano venire utilizzati anche nel giudizio civile di risarcimento danni.
La Sentenza offre interessanti spunti per le future azioni di private enforcement, sia per quanto riguarda il concetto di conoscibilità da parte dell’attore della condotta illecita ai fini della prescrizione (un concetto rilevante anche nei casi in cui sarà applicabile il D.lgs. 3/2017, benché siano in esso previste specifiche ipotesi di sospensione del termine di prescrizione), sia con riferimento all’efficacia probatoria delle decisioni di accettazione di impegni (sebbene nel caso di specie si sia verificato il caso piuttosto raro di accettazione di impegni in un momento successivo alla CRI, di cui la Cassazione ha evidenziato l’idoneità a cristallizzare l’ipotesi accusatoria dell’AGCM pur in assenza del successivo formale accertamento di un illecito).
Mila Filomena Crispino
________________________________________
Abusi di posizione dominante e informazioni non veritiere – Dopo quasi 30 anni dall’ultimo provvedimento, l’AGCM è tornata a sanzionare due società per aver fornito informazioni non veritiere in sede d’istruttoria
Con le due distinte decisioni del 17 marzo 2020 (pubblicate solo lo scorso 6 aprile) (le Decisioni), l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha concluso i due sub-procedimenti avviati nei confronti delle società Friends & Partners S.p.A. (F&P) e Vivo Concerti S.r.l. (Vivo Concerti) (congiuntamente, le Parti) con due decisioni ‘gemelle’ del 20 dicembre 2019 (già oggetto di commento su questa Newsletter ), volti ad accertare la sussistenza di una violazione da parte di F&P e Vivo Concerti dei propri obblighi di risposta veritiera ed esaustiva ad una richiesta di informazioni (RFI) dell’AGCM inviata in sede d’istruttoria.Con le Decisioni in esame, l’AGCM ha stabilito che le Parti hanno violato suddetti obblighi e, pertanto – agendo ai sensi dei poteri a questa riconosciuti dall’articolo 14, comma 5, della Legge n. 287 del 10 ottobre 1990 (Legge 287/1990) – le ha sanzionate per un ammontare di €51.646 ciascuna per aver fornito informazioni non veritiere in merito alla reale disponibilità dei dati e dei documenti richiesti nell’ambito del procedimento ‘A523 – Ticketone/condotte escludenti nella vendita di biglietti’ (il Procedimento), avviato dall’AGCM con la decisione del 20 settembre 2018 (già oggetto di commento su questa Newsletter e ad oggi ancora in corso) e relativo al potenziale abuso di posizione dominante da parte di Ticketone nel mercato dei servizi di biglietteria.
In particolare, l’AGCM, in data 21 maggio 2019, ha richiesto alle Parti di fornire informazioni necessarie ai fini del corretto svolgimento della fase istruttoria del summenzionato Procedimento e relative all’operazione di acquisizione del controllo su entrambe da parte della società CTS Eventim AG & Co. KGaA (Eventim). A tal proposito, l’AGCM ha chiesto di ricevere copia di tutti gli accordi (anche preliminari) stipulati sia da F&P sia da Vivo Concerti (nonché da alcuni esponenti dei rispettivi Consigli d’Amministrazione) con Eventim e/o le società da quest’ultima controllate, ovvero con altri promoter persone fisiche. Sia F&P sia Vivo Concerti non hanno ottemperato a tale richiesta in quanto la documentazione in parola non sarebbe asseritamente rientrata nel rispettivo “patrimonio informativo”. Nel caso di F&P la documentazione si riferiva ad operazioni societarie asseritamente avvenute prima della costituzione di F&P, mentre nel caso di Vivo Concerti la documentazione necessaria rientrava nella disponibilità esclusiva dei soci, tra cui la società Cledaz Edizioni S.r.l. (Cledaz). F&P ha anche sostenuto che i documenti successivamente rinvenuti dall’AGCM in sede di ispezione presso i suoi uffici (e che quindi secondo l’AGCM avrebbero provato che la documentazione in parola era nella disponibilità di F&P) non coinciderebbero con quelli oggetto della RFI.
L’AGCM ha rigettato tutte le argomentazioni difensive avanzate dalle Parti, riconoscendo, in particolare, la piena disponibilità delle informazioni e dei documenti richiesti in capo a queste ultime al momento della RFI. Sul punto, occorre sottolineare che – relativamente all’obiezione avanzata da Vivo Concerti – l’AGCM ha riconosciuto l’esistenza di un ‘anello di congiunzione’ tra Cledaz e Vivo Concerti in quanto l’amministratore unico della prima risultava anche consigliere d’amministrazione della seconda. Inoltre – in risposta all’obiezione avanzata da F&P – l’AGCM ha accertato che i documenti acquisiti in sede ispettiva corrispondevano perfettamente a quelli richiesti dall’Autorità, trattandosi: (a) dell’accordo di compravendita e pattuizioni accessorie tra Medusa Music Group GmbH (Medusa), Habita S.r.l. (Habita), Mariposa S.r.l. (Mariposa) ed un consigliere d’amministrazione di F&P; (b) della bozza del contratto di esclusiva tra quest’ultimo e Habita e Mariposa; (c) della bozza dell’accordo di licenza del marchio ‘Friends&Partners’; nonché (d) della bozza del patto parasociale tra Medusa e il summenzionato consigliere di F&P, tutti documenti successivamente rinvenuti in sede d’ispezione.
Le Decisioni oggetto del presente commento risultano di rilevante interesse in quanto era dal 1993 che l’AGCM non utilizzava il potere attribuitole dall’articolo 14, comma 5 della Legge 287/1990 di sanzionare i soggetti destinatari di RFI che non rispondano in maniera veritiera. Inoltre, le Decisioni (sebbene scontino il più limitato potere sanzionatorio dell’AGCM rispetto alla Commissione europea) appaiono coerenti con la prassi della Commissione europea la quale – sebbene con riferimento alle operazioni di concentrazione – ha di recente irrogato pesanti sanzioni per mancato fornimento delle informazioni corrette nei procedimenti Facebook/Whatsapp e General Electric/LM Wind Power.
Luca Feltrin
_________________________________________
Abuso di dipendenza economica e servizi postali – L’AGCM avvia un’istruttoria nei confronti di Poste Italiane
Con decisione pubblicata nel Bollettino del 6 aprile scorso, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha deliberato l’avvio di un’istruttoria nei confronti di Poste Italiane S.p.A. (Poste Italiane) per valutare se alcune condotte poste in essere nei confronti della società Soluzioni S.r.l. (Soluzioni), attiva nel servizio di distribuzione e raccolta di corrispondenza e posta non indirizzata, possano configurare un abuso di dipendenza economica ai sensi dell’art. 9 della legge n. 192/1998.Soluzioni è una società che, fino a metà del 2017, ha prestato il servizio di distribuzione e raccolta di corrispondenza e posta non indirizzata (e relativi servizi ausiliari) nel territorio di Napoli, in virtù di accordi sottoscritti con Poste Italiane. La società ha attraversato una profonda crisi tra il 2016 e il 2018, al punto di non generare più ricavi negli ultimi anni ed essere costretta ad avviare una procedura di liquidazione.
Con la propria segnalazione, Soluzioni ha evidenziato che, sino a metà del 2017, si sarebbe trovata in una situazione di dipendenza economica nei confronti di Poste Italiane. Ciò sarebbe desumibile dalla composizione del proprio fatturato, realizzato essenzialmente attraverso i servizi resi a Poste Italiane, nonché dalla presenza di clausole contrattuali che – pur in assenza di una vera e propria esclusiva – le avrebbero di fatto impedito di ricercare committenti terzi, nonché di operare in concorrenza con Poste Italiane.
Tra le clausole segnalate, l’AGCM ha identificato alcune condizioni contrattuali che potrebbero essere considerate ingiustificatamente gravose per Soluzioni. L’AGCM si è soffermata, in particolare, sul divieto di trasporto e consegna congiunto di prodotti di Poste Italiane e di terzi. Ai sensi della clausola in parola, Soluzioni avrebbe dovuto sopportare una duplicazione dei propri costi operativi se avesse voluto prestare i servizi a soggetti diversi da Poste Italiane o operare in concorrenza con Poste Italiane. L’AGCM poi ha evidenziato la criticità delle clausole che consentivano a Poste Italiane di variare a propria discrezione e in modo significativo il volume di servizi che Soluzioni era tenuta a garantire. Tali clausole, infatti, avrebbero determinato uno sproporzionato aumento dei costi a carico di Soluzioni, costretta a mantenere una struttura sovradimensionata per far fronte ad eventuali richieste di Poste Italiane.
L’AGCM ha ritenuto che, nel complesso, le clausole imposte a Soluzioni sarebbero state tali da irrigidire eccessivamente la struttura aziendale, rendendola inadatta a operare con soggetti diversi da Poste Italiane o di operare in concorrenza con quest’ultima. Tali clausole avrebbero così inciso sulla concorrenza nel mercato dei servizi postali, con riferimento, in particolare, al servizio di distribuzione e raccolta di corrispondenza e posta non indirizzata in ambito urbano.
L’AGCM ha dunque deciso di avviare un procedimento nei confronti di Poste Italiane, che si concluderà entro il 30 giugno 2021.
Dopo il caso dei distributori nazionali di quotidiani e periodici, conclusosi con una sanzione nel gennaio scorso (si veda la Newsletter del 27 gennaio 2020), il provvedimento in esame sembra confermare una nuova attenzione da parte dell’AGCM alla fattispecie dell’abuso di dipendenza economica.
Luigi Eduardo Bisogno
_________________________________________
Flash / Emergenza sanitaria e comunicazioni dell’AGCM – L’AGCM adotta due comunicazioni sui provvedimenti emanati per far fronte all’emergenza sanitaria
Negli ultimi giorni, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha emesso due brevi comunicazioni relative ai provvedimenti che sono stati adottati nelle ultime settimane per far fronte al particolare momento di tensione economico-sanitaria che sta interessando il nostro Paese (e non solo).Con la prima comunicazione , l’AGCM ha voluto fornire alcune delucidazioni relativamente all’interpretazione dell’articolo 103 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (DL Cura Italia), rubricato “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”, come modificato dall’art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 (DL Liquidità). Tali delucidazioni ricalcano, facendo riferimento al nuovo termine del 15 maggio, quelle già fornite nella comunicazione del 1° aprile 2020 (per maggiori dettagli, si veda la nostra Newsletter del 6 aprile 2020).
Con la seconda comunicazione , l’AGCM ha espresso alcune riserve su alcune proposte di modifica del DL Cura Italia che potrebbero andare a ingessare il confronto competitivo in interi settori produttivi.
In primo luogo, l’AGCM fa riferimento all’emendamento parlamentare volto a bloccare per l’intera fase emergenziale il cambio di operatore telefonico o la generazione di nuovi numeri che non siano già in corso. A tal riguardo, l’AGCM ritiene che, anche tenuto conto delle particolari circostanze di natura emergenziale, si tratti di una misura sproporzionata, e ha sottolineato l’importanza dei benefici per il consumatore del confronto competitivo, in termini di prezzi più bassi o servizi migliori.
In secondo luogo, l’AGCM auspica che in relazione alle proposte di proroga di gare e concessioni venga effettuato “…un attento e necessario bilanciamento tra i benefici di breve periodo e i possibili costi che si potrebbero manifestare in un orizzonte temporale più ampio…” e fa riferimento, in particolare, ai servizi di trasporto pubblico locale su gomma in relazione al quale molte amministrazioni locali, prima dell’emergenza dovuta al Covid19, stavano avviando le procedure per l’affidamento dei servizi. Secondo l’AGCM, se un periodo di sospensione delle gare può apparire ragionevole, le proroghe degli affidamenti (peraltro già tutti in regime di prorogatio dal 3 dicembre 2019) dovrebbero comunque essere di durata proporzionata alle reali esigenze delle amministrazioni in modo da riprendere a garantire al più presto un utilizzo efficiente delle risorse pubbliche.
Mila Filomena Crispino
____________________________________________
Tutela del consumatore/Pratiche commerciali scorrette e settore turistico – L’AGCM accoglie gli impegni presentati da BravoNext in relazione ad una pratica commerciale scorretta attuata attraverso i siti internet “Volagratis.com” e “Lastminute.com”
Con il provvedimento n. 28199 (il Provvedimento), adottato lo scorso 17 marzo, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha accolto gli impegni presentati da Bravo Next S.A. (Bravo Next), al termine di un’istruttoria avviata su segnalazione di alcune associazioni di consumatori relativamente a una pratica commerciale scorretta posta in essere su siti internet lastminute.com e volagratis.com (i Siti).Tale pratica consisteva nell’aver caratterizzato con elevata enfasi (anche a livello grafico) la promozione di alcuni servizi, tra i quali l’imbarco prioritario e i servizi assicurativi connessi al pacchetto turistico di interesse per il consumatore. In particolare, durante la procedura di acquisto del pacchetto turistico, il consumatore veniva più volte invitato a sottoscrivere detti servizi assicurativi, e ciò anche nei casi in cui il consumatore avesse già espresso (nelle prime fasi della procedura di acquisto stessa) un rifiuto al riguardo.
Contestualmente, l’AGCM aveva anche rilevato la presenza di informazioni ambigue riportate sui Siti e in alcune clausole delle condizioni generali di contratto, con specifico riferimento agli obblighi sanitari e documenti necessari all’espatrio, all’esercizio del diritto di recesso (sia da parte del consumatore, sia da parte di Bravo Next), al foro competente laddove fossero sorte delle controversie, nonché all’identità del soggetto responsabile dei pacchetti turistici.
Dal – seppur breve – Provvedimento, si evince che le argomentazioni di Bravo Next si siano soffermate sul fatto che i servizi aggiuntivi fossero de-selezionati di default, per cui sarebbe stato comunque necessario un comportamento attivo del consumatore (secondo il meccanismo dell’opt-in) per fornire la propria adesione a detti servizi. Ad avviso di Bravo Next, tale circostanza avrebbe quantomeno reso la propria condotta non suscettibile di essere qualificata dall’AGCM come ‘grave’.
Inoltre, Bravo Next ha riferito che la ripetizione del messaggio pop-up volto a far sottoscrivere in quella fase (ossia, contestualmente alla vendita del pacchetto turistico) al consumatore i servizi di assicurazione fosse legata alla possibilità per la stessa Bravo Next di beneficiare dell’esenzione dall’applicazione della normativa in materia di distribuzione assicurativa (ai sensi dell’articolo 107 del Decreto Legislativo 9 settembre 2005, n. 209).
Gli impegni, che dovranno essere attuati entro 15 giorni dall’accettazione degli stessi da parte dell’AGCM, hanno riguardato, in primo luogo, la modifica grafica della modalità di presentazione dei servizi aggiuntivi (in particolare, quelli assicurativi), unitamente alla previsione di un voucher da 30 euro a beneficio di quei consumatori che, a valle dell’attuazione degli impegni, ritenessero di esser stati tratti in inganno nella sottoscrizione della polizza assicurativa. Parallelamente, Bravo Next ha optato per estendere da 14 a 20 giorni il termine per l’esercizio del diritto di ripensamento da parte dei consumatori.
Inoltre, sono state apportate diverse misure finalizzate a chiarire alcune informazioni. Per quanto concerne gli obblighi sanitari e i documenti validi per l’espatrio, infatti, si è sensibilmente ridotto l’onere informativo a carico dei consumatori (agevolando quest’ultimi nel reperimento delle informazioni necessarie, predisponendo apposite sezioni dedicate).
Con riferimento al diritto di recesso, è stato chiarito che, ove attivato dal consumatore, la polizza assicurativa eventualmente sottoscritta rimane comunque valida, mentre, nel caso in cui questo avvenisse ad opera di Bravo Next (per evidente errore sul prezzo operato), la stessa società dovrà offrire al consumatore entro 48 ore dall’acquisto il rimborso di quanto già versato (rettificando tempestivamente il prezzo) e, laddove la soluzione alternativa proposta non venisse accettata dal consumatore, verrà fornito un voucher da 30 euro valido per 12 mesi da utilizzare per la medesima tipologia di servizio turistico.
Infine, è stato ulteriormente precisato che il soggetto responsabile dei pacchetti turistici è Bravo Next, mentre il responsabile dei citati servizi assicurativi è il Fondo Vacanze Felici ed è stata inserita nelle condizioni generali di contratto l’indicazione del foro inderogabile del domicilio o residenza del consumatore in caso di controversie.
Con il Provvedimento in esame, dunque, l’AGCM prosegue la propria attività, avviata diversi mesi fa in un contesto ben diverso dall’attuale fase emergenziale, di attento monitoraggio del settore dei servizi turistici e delle modalità di offerta e promozione degli stessi.
Filippo Alberti
____________________________________________