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Newsletter giuridica di concorrenza e regolamentazione
Diritto della concorrenza Italia / Concentrazioni e settore dell’occhialeria – L’AGCM autorizza con condizioni l’acquisizione del produttore di lenti in vetro per occhiali da sole Barberini da parte del leader del settore ottico Luxottica
Con il provvedimento del 19 novembre, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha autorizzato con condizioni l’operazione con la quale Luxottica Group S.p.A. (Luxottica) ha acquisito l’intero capitale di Barberini S.p.A. (Barberini) (congiuntamente, le Parti), società principalmente attiva nella produzione e vendita di lenti in vetro di alta qualità non graduate per la protezione solare (si veda la Newsletter del 15 ottobre scorso). A sua volta, Luxottica è leader mondiale nel settore dell’occhialeria ed è attiva in tutte le principali fasi della catena produttiva e di vendita di occhiali da sole e graduati.
L’AGCM ha concentrato la sua analisi dell’operazione in relazione ai mercati della (i) produzione e distribuzione all’ingrosso di occhiali da sole; (ii) produzione di lenti “plano” (non graduate) in vetro per occhiali da sole; e (iii) produzione di sbozzi di vetro per lenti plano per occhiali da sole.
Con riferimento al mercato della produzione e distribuzione all’ingrosso di occhiali da sole, l’AGCM ha ritenuto la sovrapposizione tra le attività delle Parti poco significativa, attesa la quota minima detenuta da Barberini. Tuttavia, l’AGCM ha rilevato l’esistenza di un segmento “non trascurabile” di consumatori per i quali sussiste una sostanziale insostituibilità degli occhiali da sole con lenti in vetro con quelli con lenti in plastica. Inoltre, per ciascuna delle categorie in cui l’AGCM ha segmentato il mercato (marchi “fashion”, legati a tendenze e moda; “iconici”, caratterizzati dalla storicità e notorietà del brand; e “di qualità”, facenti leva su innovazioni tecnologiche dei materiali e performance di visione) l’AGCM ha rilevato l’elevata importanza della possibilità di montare lenti in vetro (rispettivamente, per assicurarsi la possibilità di aderire a eventuali trend, attesa la percepita importanza storica del vetro come materiale connotativo di modelli iconici, o in ragione delle maggiori performance di visione del vetro).
Con riferimento dunque al mercato della produzione di lenti in vetro (non graduate) per occhiali da sole, l’AGCM ha in primis rilevato che la lente in vetro non può che essere considerata un input essenziale. Sul lato dell’offerta, inoltre, tale input si è rivelato connotato da insostituibilità assoluta, attese le radicali differenze e maggiori complessità del processo produttivo, che richiede elevate competenze tecniche e investimenti ingenti in macchinari e processi produttivi, rendendo dunque impossibile per gli attuali clienti di Barberini stabilire processi produttivi autonomi qualora Barberini interrompesse le forniture o ne modificasse i termini. Per giunta, Barberini è riconosciuto quale un fornitore assolutamente essenziale, essendo considerata l’unica impresa al mondo in grado di soddisfare determinati standard qualitativi e di innovazione.
Da ultimo, per quanto riguarda il mercato della produzione di sbozzi in vetro, l’unico concorrente di Barberini dipende interamente, per la propria sopravvivenza, dalla domanda di Luxottica.
Sui mercati della produzione di lenti e di sbozzi, pertanto, l’AGCM ha concluso che la venuta meno della terzietà di Barberini non solo avrebbe scoraggiato i concorrenti di Luxottica a rivolgersi a tale fornitore, ma soprattutto a condividere con Barberini i loro progetti innovativi. Inoltre, con l’eliminazione del potere contrattuale di Luxottica quale contrappeso alla posizione di Barberini, quest’ultima risulterebbe libera di comportarsi in maniera del tutto indipendente sul mercato, potendo peggiorare le condizioni di fornitura o sospendere le forniture completamente, in ragione della significativamente maggiore marginalità possibile sugli occhiali da sole, che permetterebbe di compensare le perdite subite in ragione dei minori profitti ritratti dalla produzione di lenti con i molto superiori profitti provenienti dalla produzione di occhiali da sole.
Con l’intento di rassicurare i clienti di Barberini, Luxottica si era già resa garante di un contratto di fornitura tra Barberini e Maui Jim Italy S.r.l. (Maui Jim), impresa attiva nella produzione di occhiali da sole nonché cliente di Barberini, garantendo la fornitura di lenti alle medesime condizioni applicate attualmente da Barberini per i prossimi cinque anni, rinnovabili di altri cinque a discrezione di Maui Jim, nonché assicurando tempestivo accesso alle eventuali evoluzioni tecnologiche collegate ai prodotti di Barberini. Prendendo spunto da tale accordo, con l’autorizzazione dell’operazione, l’AGCM ha imposto a Luxottica (i) la stipula di contratti analoghi con tutti i clienti attuali o futuri di Barberini che ne facciano richiesta; (ii) l’esclusione di obblighi di acquisto minimo per tali clienti; (iii) l’accesso ove richiesto ai prodotti derivanti da innovazione ed evoluzioni tecnologiche di Barberini. L’AGCM non ha applicato alcun termine a tali obblighi.
Da ultimo, al fine di assicurarne il rispetto, l’AGCM ha disposto la nomina di un monitoring trustee, la cui identità dovrà essere approvata dalla stessa, oltre che la presentazione di relazioni semestrali sull’attuazione delle misure prescritte.
Riccardo Fadiga
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L’AGCM ha concentrato la sua analisi dell’operazione in relazione ai mercati della (i) produzione e distribuzione all’ingrosso di occhiali da sole; (ii) produzione di lenti “plano” (non graduate) in vetro per occhiali da sole; e (iii) produzione di sbozzi di vetro per lenti plano per occhiali da sole.
Con riferimento al mercato della produzione e distribuzione all’ingrosso di occhiali da sole, l’AGCM ha ritenuto la sovrapposizione tra le attività delle Parti poco significativa, attesa la quota minima detenuta da Barberini. Tuttavia, l’AGCM ha rilevato l’esistenza di un segmento “non trascurabile” di consumatori per i quali sussiste una sostanziale insostituibilità degli occhiali da sole con lenti in vetro con quelli con lenti in plastica. Inoltre, per ciascuna delle categorie in cui l’AGCM ha segmentato il mercato (marchi “fashion”, legati a tendenze e moda; “iconici”, caratterizzati dalla storicità e notorietà del brand; e “di qualità”, facenti leva su innovazioni tecnologiche dei materiali e performance di visione) l’AGCM ha rilevato l’elevata importanza della possibilità di montare lenti in vetro (rispettivamente, per assicurarsi la possibilità di aderire a eventuali trend, attesa la percepita importanza storica del vetro come materiale connotativo di modelli iconici, o in ragione delle maggiori performance di visione del vetro).
Con riferimento dunque al mercato della produzione di lenti in vetro (non graduate) per occhiali da sole, l’AGCM ha in primis rilevato che la lente in vetro non può che essere considerata un input essenziale. Sul lato dell’offerta, inoltre, tale input si è rivelato connotato da insostituibilità assoluta, attese le radicali differenze e maggiori complessità del processo produttivo, che richiede elevate competenze tecniche e investimenti ingenti in macchinari e processi produttivi, rendendo dunque impossibile per gli attuali clienti di Barberini stabilire processi produttivi autonomi qualora Barberini interrompesse le forniture o ne modificasse i termini. Per giunta, Barberini è riconosciuto quale un fornitore assolutamente essenziale, essendo considerata l’unica impresa al mondo in grado di soddisfare determinati standard qualitativi e di innovazione.
Da ultimo, per quanto riguarda il mercato della produzione di sbozzi in vetro, l’unico concorrente di Barberini dipende interamente, per la propria sopravvivenza, dalla domanda di Luxottica.
Sui mercati della produzione di lenti e di sbozzi, pertanto, l’AGCM ha concluso che la venuta meno della terzietà di Barberini non solo avrebbe scoraggiato i concorrenti di Luxottica a rivolgersi a tale fornitore, ma soprattutto a condividere con Barberini i loro progetti innovativi. Inoltre, con l’eliminazione del potere contrattuale di Luxottica quale contrappeso alla posizione di Barberini, quest’ultima risulterebbe libera di comportarsi in maniera del tutto indipendente sul mercato, potendo peggiorare le condizioni di fornitura o sospendere le forniture completamente, in ragione della significativamente maggiore marginalità possibile sugli occhiali da sole, che permetterebbe di compensare le perdite subite in ragione dei minori profitti ritratti dalla produzione di lenti con i molto superiori profitti provenienti dalla produzione di occhiali da sole.
Con l’intento di rassicurare i clienti di Barberini, Luxottica si era già resa garante di un contratto di fornitura tra Barberini e Maui Jim Italy S.r.l. (Maui Jim), impresa attiva nella produzione di occhiali da sole nonché cliente di Barberini, garantendo la fornitura di lenti alle medesime condizioni applicate attualmente da Barberini per i prossimi cinque anni, rinnovabili di altri cinque a discrezione di Maui Jim, nonché assicurando tempestivo accesso alle eventuali evoluzioni tecnologiche collegate ai prodotti di Barberini. Prendendo spunto da tale accordo, con l’autorizzazione dell’operazione, l’AGCM ha imposto a Luxottica (i) la stipula di contratti analoghi con tutti i clienti attuali o futuri di Barberini che ne facciano richiesta; (ii) l’esclusione di obblighi di acquisto minimo per tali clienti; (iii) l’accesso ove richiesto ai prodotti derivanti da innovazione ed evoluzioni tecnologiche di Barberini. L’AGCM non ha applicato alcun termine a tali obblighi.
Da ultimo, al fine di assicurarne il rispetto, l’AGCM ha disposto la nomina di un monitoring trustee, la cui identità dovrà essere approvata dalla stessa, oltre che la presentazione di relazioni semestrali sull’attuazione delle misure prescritte.
Riccardo Fadiga
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Tutela del consumatore e PCS / Settore dell’energia e attivazione di forniture non richieste – L’AGCM sanziona Switch Power S.r.l., Union S.r.l. e Prima Consulenza per forniture e servizi non richiesti in violazione del Codice del Consumo
Con tre distinte decisioni pubblicate il 19 novembre scorso, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha sanzionato, per un totale di 900.000 euro, le società Switch Power s.r.l. (SP) e Union s.r.l. (Union), attive nella fornitura di energia elettrica, nonché l’impresa individuale Prima Consulenza, che forniva presunti servizi di manutenzione e consulenza nel settore energetico. In particolare, l’AGCM ha contestato a tali imprese quello che, in effetti, può essere considerato un “grande classico” della casistica in materia di pratiche scorrette: secondo l’AGCM infatti le società oggetto della decisione in commento concludevano, mediante teleselling, contratti a distanza in assenza di consenso da parte dei consumatori, fornendo informazioni ingannevoli e omissive con riguardo all’identità delle società e alla tipologia dei servizi offerti. Inoltre, addebitavano direttamente sui conti correnti dei consumatori i costi per i servizi (evidentemente) non richiesti.
Più nel dettaglio, con riguardo alla condotta di SP (società che ha ricevuto la sanzione più elevata, pari a 500.000 euro), l’AGCM ha accertato che questa concludeva a distanza, tramite operatori di call center (facenti capo tutti a Union), contratti di fornitura di energia elettrica in assenza di qualsiasi manifestazione di volontà dei consumatori in tal senso ovvero a seguito di informazioni ingannevoli e omissive. Infatti, gli operatori del call center si presentavano come operatori della società gestore di energia elettrica (nella maggior parte dei casi, Enel Energia), facendo così credere che l’offerta provenisse dal loro fornitore, mentre la proposta in realtà riguardava la conclusione di un nuovo contratto di fornitura con SP.
Indipendentemente dalla presenza di un valido contratto concluso con i consumatori, SP, dopo pochi giorni dalla registrazione della prima telefonata, effettuava un addebito diretto sui loro conti correnti, prelevando la somma di 130 euro. Tale pratica era possibile in forza del fatto che sia SP che gli operatori di call center erano già in possesso di alcuni dati personali dei consumatori, tra cui i codici IBAN. Come riconosciuto dalle stesse parole dell’amministratore di Union, riportate dall’AGCM nelle decisioni in commento, “…è pratica comune delle agenzie che operano nel settore (via teleselling o porta a porta) sfruttare il consenso privacy acquisito nel corso del primo processo di contrattualizzazione per ricontattare i medesimi clienti e proporre loro di cambiare fornitore, utilizzando a tal fine i dati già in proprio possesso…”. Proprio sul punto, durante le ispezioni condotte dall’AGCM, è stata rinvenuta sui computer dei dipendenti di Union un’anagrafica clienti del Mercato Libero “…di provenienza ignota…” contenente dati personali riferiti a milioni di clienti.
Secondo l’AGCM, proprio tali liste (riservate) di clienti recanti i dati personali dei consumatori hanno rappresentato “…il vero asset dell’attività di vendita, che ha reso possibile la realizzazione della pratica in oggetto…”.
Più nel dettaglio, con riguardo alla condotta di SP (società che ha ricevuto la sanzione più elevata, pari a 500.000 euro), l’AGCM ha accertato che questa concludeva a distanza, tramite operatori di call center (facenti capo tutti a Union), contratti di fornitura di energia elettrica in assenza di qualsiasi manifestazione di volontà dei consumatori in tal senso ovvero a seguito di informazioni ingannevoli e omissive. Infatti, gli operatori del call center si presentavano come operatori della società gestore di energia elettrica (nella maggior parte dei casi, Enel Energia), facendo così credere che l’offerta provenisse dal loro fornitore, mentre la proposta in realtà riguardava la conclusione di un nuovo contratto di fornitura con SP.
Indipendentemente dalla presenza di un valido contratto concluso con i consumatori, SP, dopo pochi giorni dalla registrazione della prima telefonata, effettuava un addebito diretto sui loro conti correnti, prelevando la somma di 130 euro. Tale pratica era possibile in forza del fatto che sia SP che gli operatori di call center erano già in possesso di alcuni dati personali dei consumatori, tra cui i codici IBAN. Come riconosciuto dalle stesse parole dell’amministratore di Union, riportate dall’AGCM nelle decisioni in commento, “…è pratica comune delle agenzie che operano nel settore (via teleselling o porta a porta) sfruttare il consenso privacy acquisito nel corso del primo processo di contrattualizzazione per ricontattare i medesimi clienti e proporre loro di cambiare fornitore, utilizzando a tal fine i dati già in proprio possesso…”. Proprio sul punto, durante le ispezioni condotte dall’AGCM, è stata rinvenuta sui computer dei dipendenti di Union un’anagrafica clienti del Mercato Libero “…di provenienza ignota…” contenente dati personali riferiti a milioni di clienti.
Secondo l’AGCM, proprio tali liste (riservate) di clienti recanti i dati personali dei consumatori hanno rappresentato “…il vero asset dell’attività di vendita, che ha reso possibile la realizzazione della pratica in oggetto…”.
Inoltre, SP, dopo aver (indebitamente) prelevato la somma di 130 euro dai conti correnti dei consumatori, opponeva agli stessi ostacoli all’esercizio dei diritti contrattuali, non garantendo efficienti sistemi di comunicazione ai quali potevano essere contattati, né fornendo riscontro alle richieste di chiarimenti o restituzione degli importi inoltrate dai consumatori.
Infine, l’AGCM ha altresì riscontrato una violazione delle norme del Codice del Consumo relative alla conclusione di contratti a distanza (così come introdotte a seguito del recepimento in Italia della Direttiva c.d. consumer rights). In particolare, SP avrebbe ritenuto vincolato il consumatore all’offerta telefonica “…sulla base del mero consenso alla registrazione telefonica…”, senza avere, tra le altre cose, informato preliminarmente i consumatori circa le modalità di conclusione del contratto né averli messo a disposizione il supporto durevole ove è memorizzata la registrazione telefonica contenente la proposta del contratto.
SP, nelle proprie difese, affermava che le condotte relative all’attivazione di contratti mediante informazioni ingannevoli e omissive erano totalmente ascrivibili a Union, in quanto società a cui facevano capo tutti i call center operativi. L’AGCM ha respinto tale linea argomentativa, dimostrando come le criticità insite nella procedura di teleselling fossero ben note a SP, la quale “…non aveva adottato alcuna iniziativa, né a tutela della potenziale clientela, né di vigilanza nei confronti della Union…”.
Inoltre, sempre SP aveva (a dire vero singolarmente) provato a sostenere, con riguardo all’indebito prelievo di somme di denaro, di non aver arrecato alcun danno ai consumatori, in quanto quest’ultimi avevano comunque il diritto di chiedere alla banca lo storno dei suddetti importi. Sul punto, l’AGCM ha affermato come “…l’eventualità che il sistema [SEPA, che regola i pagamenti tramite bonifico bancario] preveda un modo per evitare che il consumatore subisca un danno irreversibile, non esclude l’aggressività della condotta…”.
Ciò che colpisce in questo caso è che le condotte oggetto di condanna sono sostanzialmente analoghe a quelle che l’AGCM ha perseguito per vari anni in occasioni delle varie aperture del mercato libero, laddove l’enfasi sulla c.d. culpa in vigilando delle imprese energetiche in relazione ai comportamenti scorretti delle varie agenzie terze non ha evidentemente raggiunto tutti gli operatori.
Jacopo Pelucchi
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Tutela del consumatore e servizi di trasporto aereo – Il TAR accoglie il ricorso cautelare proposto da Ryanair avverso l’ordine di sospensione della nuova “policy bagaglio a mano” imposto dall’AGCM
La c.d. “saga del bagaglio a mano” continua. Con ordinanza pubblicata lo scorso 22 novembre, il TAR Lazio (TAR) ha accolto il ricorso cautelare proposto dalla compagnia aerea Ryanair avverso (i) il provvedimento con il quale l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha ordinato a tale compagnia di sospendere, in via cautelare, l’applicazione della nuova policy sui bagagli a mano che prevede l’applicazione di un supplemento di prezzo per il trasporto del bagaglio a mano c.d. “grande” (trolley) (si veda la Newsletter del 5 novembre 2018), nonché (ii) la decisione dell’AGCM di contestare a Ryanair l’inottemperanza al proprio ordine di sospensione (si veda la Newsletter del 12 novembre 2018).
In particolare, nel settembre 2018 l’AGCM aveva avviato nei confronti di Ryanair e Wizz Air un procedimento istruttorio al fine di accertare se la nuova policy relativa al bagaglio a mano applicata da tali compagnie fosse o meno conforme alle prescrizioni in materia di tutela del consumo. Successivamente, l’AGCM ha avviato un sub-procedimento cautelare nei confronti di entrambi i vettori aerei, ordinando a questi di sospendere l’applicazione di tale nuova policy in attesa della definizione del procedimento. L’AGCM ha quindi contestato a dette compagnie l’inottemperanza al proprio provvedimento di sospensione cautelare, disponendo l’avvio di un separato procedimento per l’eventuale irrogazione della sanzione.
Ryanair ha quindi proposto ricorso avverso i suddetti provvedimenti dell’AGCM e, con l’ordinanza in commento, il TAR, accogliendo il ricorso di Ryanair, ha ritenuto sussistenti i requisiti per ordinarne la sospensione in via cautelare in attesa della pronuncia di merito. In particolare, il TAR ha riscontrato la sussistenza di “…profili rilevanti (…) in ordine all’effettiva conformazione del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo (…) all’ambito degli artt. 20 e 21 del Codice del Consumo la cui violazione risulta prospettata…”. Profili, questi, che secondo il TAR sarà necessario approfondire in sede di merito, insieme con la questione relativa ai rapporti tra potestà tariffaria del vettore aereo e i poteri dell’AGCM nella valutazione degli elementi ai quali rapportare l’effettivo costo del biglietto.
Il TAR ha inoltre paventato il rischio che, nelle more della discussione del merito, la reintroduzione della “vecchia policy” da parte di Ryanair, eventualmente sostituita da quella “nuova” nel caso di accoglimento del ricorso di merito, potrebbe determinare un “disorientamento negli stessi consumatori”, che, come sottolineato dal TAR, risultano comunque allo stato informati in merito alla necessità di pagare un “sovrapprezzo” per il trasporto del bagaglio a mano.
Il TAR ha quindi ordinato la sospensione dei provvedimenti dell’AGCM contesati da Ryanair, tuttavia precisando che “…quello impugnato è un mero provvedimento cautelare ex art. 27, comma 3, Codice del Consumo e che l’AGCM può continuare l’istruttoria con gli approfondimenti necessari…”.
La saga continua.
Martina Bischetti
In particolare, nel settembre 2018 l’AGCM aveva avviato nei confronti di Ryanair e Wizz Air un procedimento istruttorio al fine di accertare se la nuova policy relativa al bagaglio a mano applicata da tali compagnie fosse o meno conforme alle prescrizioni in materia di tutela del consumo. Successivamente, l’AGCM ha avviato un sub-procedimento cautelare nei confronti di entrambi i vettori aerei, ordinando a questi di sospendere l’applicazione di tale nuova policy in attesa della definizione del procedimento. L’AGCM ha quindi contestato a dette compagnie l’inottemperanza al proprio provvedimento di sospensione cautelare, disponendo l’avvio di un separato procedimento per l’eventuale irrogazione della sanzione.
Ryanair ha quindi proposto ricorso avverso i suddetti provvedimenti dell’AGCM e, con l’ordinanza in commento, il TAR, accogliendo il ricorso di Ryanair, ha ritenuto sussistenti i requisiti per ordinarne la sospensione in via cautelare in attesa della pronuncia di merito. In particolare, il TAR ha riscontrato la sussistenza di “…profili rilevanti (…) in ordine all’effettiva conformazione del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo (…) all’ambito degli artt. 20 e 21 del Codice del Consumo la cui violazione risulta prospettata…”. Profili, questi, che secondo il TAR sarà necessario approfondire in sede di merito, insieme con la questione relativa ai rapporti tra potestà tariffaria del vettore aereo e i poteri dell’AGCM nella valutazione degli elementi ai quali rapportare l’effettivo costo del biglietto.
Il TAR ha inoltre paventato il rischio che, nelle more della discussione del merito, la reintroduzione della “vecchia policy” da parte di Ryanair, eventualmente sostituita da quella “nuova” nel caso di accoglimento del ricorso di merito, potrebbe determinare un “disorientamento negli stessi consumatori”, che, come sottolineato dal TAR, risultano comunque allo stato informati in merito alla necessità di pagare un “sovrapprezzo” per il trasporto del bagaglio a mano.
Il TAR ha quindi ordinato la sospensione dei provvedimenti dell’AGCM contesati da Ryanair, tuttavia precisando che “…quello impugnato è un mero provvedimento cautelare ex art. 27, comma 3, Codice del Consumo e che l’AGCM può continuare l’istruttoria con gli approfondimenti necessari…”.
La saga continua.
Martina Bischetti